Si segnala la sentenza del Tribunale di Verona del 26/11/2019 in cui si specifica quale forma debba avere la procura che la parte deve rilasciare al proprio legale in vista della partecipazione all'incontro di mediazione.
Mercoledi 18 Dicembre 2019 |
Il caso: Una società in liquidazione in qualità di debitrice principale e i suoi garanti proponevano opposizione davanti al Tribunale avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, con il quale il G.D. del predetto ufficio giudiziario aveva loro ingiunto il pagamento immediato in favore di una banca dell’importo di euro 2.478.129,00 alla data del 30.09.2012, oltre interessi moratori entro la misura convenzionalmente pattuita, a titolo di saldo del rapporto di conto corrente e delle connesse aperture di credito.
All’esito della prima udienza di comparizione il .G.I, dopo aver rigettato l’istanza degli attori di sospensione della p.e. del decreto opposto, assegnava alle parti termine di quindici giorni per proporre istanza di mediazione.
Alla successiva udienza, dopo aver rilevato che la procura in virtù della quale il difensore degli opponenti aveva partecipato alla procedura stragiudiziale non aveva carattere speciale, fissava udienza di precisazione delle conclusioni; con sentenza dichiarava la improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, nella motivazione, in relazione alla procedura di mediazione osserva quanto segue:
a) due opponenti hanno scelto di partecipare al procedimento di mediazione, da loro attivato nel rispetto del termine che era stato assegnato da questo giudice, non già di persona ma tramite il loro difensore: al riguardo il Tribunale ha ammesso da tempo la possibilità per la parte interessata di partecipare al procedimento di mediazione anche tramite il proprio difensore, purchè a questi sia conferita una procura speciale, che deve avere carattere sostanziale;
b) deve escludersi che nel caso di specie l’avvocato degli attori abbia ricevuto dai propri assistiti una procura avente il predetto contenuto: egli è infatti intervenuto nella procedura stragiudiziale in virtù della procura alle liti, con la quale gli era stato conferito, tra gli altri, il potere di “transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunzie” ma non anche, come sarebbe stato necessario, quelli specifici di partecipare alla mediazione e di disporre dei diritti sostanziali oggetto del contendere;
c) la conseguenza della partecipazione di una parte alla mediazione tramite un rappresentante privo di procura avente le predette caratteristiche è stata parificata dalla Suprema Corte a quella della mancata partecipazione, non essendo stata ammessa la possibilità di una sua rinnovazione o sanatoria a posteriori, ed è quella della improcedibilità della domanda giudiziale.
d) peraltro, allorquando, come è accaduto nel caso di specie, la parte che ha attivato il procedimento di mediazione non vi parteci o vi partecipi invalidamente l’improcedibilità non può che colpire la domanda che essa abbia svolto e non già quella della controparte perchè se così non fosse si consentirebbe ad una parte di provocare l’improcedibilità della domanda del proprio avversario.