Con due recenti ordinanze (la nr. 31484 e la nr. 31486), entrambe pubblicate il 3 dicembre 2019, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla compatibilità o meno della domanda di rateizzazione della somma contenuta in una cartella di pagamento depositata da un contribuente con il diritto di quest’ultimo di proporre opposizione avverso la suddetta cartella.
IL CASO: In entrambi i giudizi giunti all’esame dei Giudici di legittimità, una società aveva proposto opposizione avverso il pignoramento presso terzi instaurato nei suoi confronti dall’Amministrazione Finanziaria sulla scorta di quattro cartelle di pagamento di cui di un importo molto rilevante.
La società opponente deduceva l’inesistenza giuridica del pignoramento in quanto la cartella di pagamento non era stata notificata. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto dall’Agente della Riscossione.
Pertanto, quest’ultima interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Commissione Tributaria Regionale non si era pronunciata in merito alla domanda di rateizzazione depositata dalla società contribuente che doveva essere ritenuta quale volontà di prestare acquiescenza al contenuto della cartella e quindi condotta incompatibile con la volontà di impugnare la cartella stessa.
LA DECISIONE: In entrambe le ordinanze la Suprema Corte, ritenendo corrette le decisioni impugnate, ha rigettato i ricorsi, ribadendo l’orientamento degli stessi Giudici di Legittimità, secondo il quale: "In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario" (Cass. 3347/2017).