Con la sentenza n.728/2017 il Tribunale amministrativo regionale di Firenze si pronuncia in merito al dies a quo di decorrenza degli interessi legali sulle spese di lite corrisposte in ritardo.
Il caso: il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 202 del 28.4.2007, accoglieva la domanda della ricorrente, disponendo l’attribuzione alla stessa della qualifica superiore a decorrere dalla data stabilita nel bando, anziché dalla data successiva stabilita dal datore di lavoro, ed condannava il Ministero dell’Istruzione al rimborso delle spese legali.
La Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, con sentenza n. 1421 del 29.10.20, nel confermare la decisione di primo grado, condannava al rimborso delle spese di lite, nella misura dieuro 1.700 oltre spese generali, IVA e CPA.
La dipendente del Ministero, con ricorso, chiedeva l’ottemperanza ai due giudicati relativamente alla condanna al pagamento delle spese legali, oltre ad interessi decorrenti dal 27.2.2007 quanto alla sentenza di primo grado e dal 27.10.2009 quanto alla sentenza di appello (ovvero dalla data di emissione delle sentenze).
Successivamente, la ricorrente rilevava che l’Amministrazione, dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, aveva provveduto al rimborso delle spese legali, ma aveva omesso di corrispondere gli interessi legali (euro 835,67 sulle somme liquidate dal Tribunale di Pisa ed euro 237,22 sulle somme liquidate dalla Corte di Appello di Firenze).
Il TAR Toscana, nell'accogliere parzialmente il ricorso, precisa quanto segue:
ai sensi dell’art. 112, comma 3, del d.lgs. n.104/2010, può essere proposta azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, in difetto di precisazioni, nella sentenza stessa, circa la decorrenza di essi (TAR Lazio, Roma, IIbis, 2.5.2016, n. 4943);
solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (Cass. civ., 11.6.2004, n. 11097;TAR Trentino Alto Adige, Trento, I, 9.12.2015, n. 514; idem, 9.11.2015, n. 453);
pertanto non può rilevare, quale dies a quo, il giorno di emissione della sentenza che deve essere ottemperata: sugli importi dovuti devono essere riconosciuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato delle sentenze e sino al giorno di effettivo pagamento.