La Tabella Unica Nazionale come parametro equitativo nei sinistri anteriori al 5 marzo 2025

Cassazione: sentenza n. 8630 del 07/04/2026.
A cura della Redazione.
La Tabella Unica Nazionale come parametro equitativo nei sinistri anteriori al 5 marzo 2025

La Cassazione, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha stabilito che la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) istituita dal d.P.R. n. 12/2025 costituisce il parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni anche per sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025,compresi quelli non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e dalla responsabilità sanitaria. in applicazione indiretta degli artt. 1226 e 2056 c.c., con obbligo di motivazione rafforzata in caso di scostamento.

Venerdi 10 Aprile 2026

Premessa

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti dell'efficacia temporale della Tabella Unica Nazionale e risolve, tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale, un contrasto già marcato nella giurisprudenza di merito: se la T.U.N., formalmente applicabile ai soli sinistri dal 5 marzo 2025 in poi, possa orientare le liquidazioni relative a fatti pregressi.

La Corte risponde affermativamente, ma attraverso un percorso argomentativo che esclude sia l'applicazione retroattiva diretta sia il ricorso all'analogia iuris, fondando invece la soluzione sul principio di equità di cui all'art. 1226 c.c. Ne derivano conseguenze operative immediate: nei giudizi di primo grado pendenti il giudice può — e tendenzialmente dovrebbe — applicare la T.U.N., mentre in appello e in cassazione l'invocabilità dipende dall'ampiezza dell'impugnazione sulla scelta del criterio equitativo.

La vicenda processuale

A seguito di un sinistro stradale del 20 febbraio 2021, Tizio conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il conducente Caio e la sua compagnia assicuratrice Alfa S.p.A., chiedendo il risarcimento del danno biologico permanente (35%), del danno temporaneo, del danno morale e di un pregiudizio alla cenestesi lavorativa, per un totale di oltre 235.000 euro. Tizio invocava l'applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione 2024 e la personalizzazione massima, anche in ragione delle ripercussioni sulle sue attività sportive amatoriali. Alfa S.p.A. contestava il concorso di colpa dell'attore nella misura del 30%, ridimensionava il danno biologico permanente al 25% e negava i presupposti per la personalizzazione. Nel procedimento interveniva anche Beta S.p.A., datore di lavoro di Tizio, chiedendo il ristoro dei danni subiti per la necessità di assumere un sostituto.

Prima di decidere nel merito, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025, sollevava rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., chiedendo alla Cassazione di chiarire quale tabella dovesse applicarsi per la liquidazione del danno biologico da macrolesioni in caso di sinistro anteriore all'entrata in vigore della T.U.N.: le Tabelle milanesi 2024, la T.U.N., oppure una combinazione delle due a scelta motivata del giudice. Il Primo Presidente dichiarava ammissibile il rinvio e rimetteva la questione alla Terza Sezione civile per la pubblica udienza.

La decisione della Cassazione

  • Per la Corte la liquidazione del danno non patrimoniale è ontologicamente equitativa: il principio di equità di cui all'art. 1226 c.c. persegue una duplice funzione — giustizia del caso concreto e parità di trattamento tra danneggiati in condizioni analoghe — e le tabelle, siano esse di origine pretoria o normativa, non sostituiscono l'equità ma la razionalizzano, fornendo parametri condivisi che riducono la dispersione degli esiti liquidatori;
  • si esclude, con argomenti distinti, sia un'applicazione diretta retroattiva della T.U.N. — espressamente preclusa dall'art. 5 del d.P.R. n. 12/2025 e dall'art. 1, comma 18, della legge n. 124/2017 — sia il ricorso all'analogia iuris, poiché la materia è già compiutamente regolata dagli artt. 1226 e 2056 c.c. e non sussiste la lacuna normativa che l'analogia presuppone; è ammessa invece un'applicazione generalizzata in via indiretta: la T.U.N., pur emanata per i sinistri successivi al 5 marzo 2025, costituisce la più aggiornata espressione dei criteri metodologici ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità e, in quanto tale, integra il contenuto della valutazione equitativa richiesta dall'art. 1226 c.c. anche per i fatti pregressi. Il ragionamento è coerente con il principio già affermato dalla Cassazione secondo cui il giudice deve applicare i parametri tabellari vigenti al momento della decisione, non quelli in uso al tempo dell'evento lesivo.
  • si valorizza in particolare la struttura a punto variabile della T.U.N., morfologicamente omologa a quella delle Tabelle milanesi, con curva di crescita degli importi più che proporzionale all'aumentare della percentuale di invalidità e riduzione in funzione dell'età della vittima; l'origine legale della T.U.N. — rispetto alla fonte pretoria delle Tabelle milanesi — le conferisce sul piano formale una garanzia di generalità e astrattezza che la rende tendenzialmente preferibile quale parametro dell'equità, indipendentemente dagli scarti monetari rispetto alle tabelle di elaborazione giurisprudenziale. La parità di trattamento, precisa la Corte, non si misura sul risultato economico finale, ma sulla congruenza del meccanismo di determinazione dell'importo.
  • la T.U.N. non è tuttavia vincolante in via assoluta per i fatti pregressi: il giudice che intenda discostarsene — anche per applicare le Tabelle milanesi — deve sorreggere la scelta con una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto. L'onere motivazionale è particolarmente intenso quando la fattispecie rientri oggettivamente nell'ambito ratione materiae della T.U.N. (sinistri stradali e responsabilità sanitaria), più attenuato quando ne sia estranea per tipo di illecito;
  • Sul piano processuale la Corte precisa che, nei giudizi di appello in cui l'impugnazione abbia censurato solo le modalità o il quantum della liquidazione secondo le tabelle pretorie — senza mettere in discussione la scelta del criterio equitativo — si è formato giudicato interno sul parametro adottato e la T.U.N. non può essere invocata. La sua applicazione è invece ammissibile in appello o in cassazione quando l'impugnazione abbia censurato la scelta stessa della tabella pretoria come non conforme all'art. 1226 c.c.

Il principio di diritto

Il principio di diritto enunciato è il seguente: la T.U.N., emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta — non per diretta efficacia normativa ma come parametro del potere equitativo del giudice — anche con riferimento a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025, compresi quelli non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e dalla responsabilità sanitaria. Il giudice potrà discostarsene solo con motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 8630 2026

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