Venerdi 20 Novembre 2015 |
Ancora oggi, nei giudizi di separazione, spesso si discute su quali siano le voci di spesa che devono rientrare in tale categoria, così come dibattuta è anche la questione relativa alle condizioni in presenza delle quali un genitore è obbligato a contribuire ad esse, solitamente nella misura del 50%, salva diversa pattuizione.
Nel caso in esame, un genitore, non affidatario, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'ex moglie per il rimborso della somma di € 188,69, oltre alle spese del monitorio: a supporto di tale richiesta la signora aveva esibito due fatture emesse, rispettivamente, da una libreria e da una cartoleria (per un importo totale di Euro 377,38, ossia 188,69 pro capite), relative a libri e materiale vario che la signora aveva acquistato per i figli.
Per il ricorrente in opposizione, il D.I. non vi erano le condizioni di ammissibilità ex art. 633 e segg. c.p.c. e pertanto ne chiedeva il rigetto e/o la revoca.
Il Giudice di pace adito, nel respingere l'opposizione, rileva la fondatezza del decreto emesso immediatamente esecutivo e si richiama al principio stabilito dalla Corte di Cassazione - Sezione VI civile - con Ordinanza 30 luglio 2015 n. 16175, dove è precisato che “anche se non è stato previamente consultato, il coniuge è tenuto a contribuire alle «spese straordinarie» effettuate nell'interesse dei figli se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita”.
Nel caso di specie, il giudice di pace conclude che le spese documentate prodotte a supporto della richiesta di ingiunzione, sia pure non concordate, devono essere considerate del tutto straordinarie, nei termini indicati dalla Cassazione, atteso che l’opponente versa per i tre figli complessivi € 600,00 al mese.
Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere respinta.