Giovedi 19 Novembre 2015 |
Il Tribunale di Modena con l'ordinanza del 22/10/2015 si pronuncia in merito al tipo di procedura che può essere azionata dall'avvocato che agisce in giudizio nei confronti del cliente per il pagamento del proprio onorario.
Il legale deposita un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione) con il quale deduce di aver svolto attività di assistenza legale per conto del sig. B., in una serie di controversie, tra cui una opposizione a D.I. fino alla sua fase conclusiva.
Per tale attività il professionista deduce di aver maturato un credito di € 5.580,00, oltre accessori.
Nel giudizio instaurato con il rito ex art. 702 bis si costituisce il cliente, il quale eccepisce l' inesistenza del rapporto di patrocinio, sostenendo di non aver mai conferito alcun incarico o mandato al legale, che quindi non avrebbe diritto ad alcun compenso.
Da ciò discende, per il convenuto, la inammissibilità del ricorso per la liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, sull'assunto che la speciale procedura de quo (l'art. 702 bis appunto) è volta esclusivamente alla liquidazione del compenso del legale, senza estendersi ad altre questioni.
Il tribunale, ritenendo fondate le eccezioni sollevate da parte convenuta, afferma che:
Il ricorso proposto ex art. 702 bis cpc ha ad oggetto una controversia prevista dall'art. 28 L. 794/1942 (che nel testo riformato recita «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2011”, cioè l'art. 702 bis cpc);
Le eccezioni di merito sollevate dal convenuto richiedono però una istruttoria non sommaria, avendo contestato l'esistenza stessa del mandato professionale e pertanto tali eccezioni rendono il procedimento azionato non più limitato all'ammontare del credito e quindi non più soggetto alla forma del rito speciale (Cass. 11024/11);
nel caso specifico non si può neppure disporre il mutamento di rito con conseguente conservazione degli effetti dell'iniziale ricorso: infatti ciò è espressamente escluso dall'art. 54 comma 4 L. 69/2009, in quanto lo speciale procedimento delineato dagli artt. 28 e 29 L.794/42 presenta i caratteri della semplificazione della trattazione e della istruzione della causa (art. 54: “ i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilita' di conversione nel rito ordinario”)
Pertanto, conclude il Tribunale, il ricorso è divenuto improcedibile; compensate le spese.