Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 13/11/201, ha approvato in via preliminare (A) uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'art. 2 comma 2 della L. 67/2014: l'obiettivo è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi, allo scopo di deflazionare il sistema processuale penale.
Il criterio generale è quello di depenalizzare da un lato i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, previsti al di fuori del codice penale, e dall'altro una serie di reati presenti nel codice penale.
Sono tuttavia escluse dal provvedimento di depenalizzazione quei reati, che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda, tutelano interessi primari e importanti, in materia di:
- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d'azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni
- finanziamento ai partiti;
- proprietà intellettuale e industriale.
- immigrazione clandestina;
- disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
in materia di stupefacenti: la violazione delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.
Sono previste nuove sanzioni amministrative: da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.
Il Governo, inoltre, ha approvato un secondo (B) schema di decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2 comma 3 L. 67/2014, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”.
Tale provvedimento, si legge nel comunicato, si prefigge l'obiettivo di costruire una sanzione più efficace nei confronti di illeciti di scarsa offensività, ma che meritano comunque una risposta adeguata da parte dello Stato: in quest'ottica, si ritiene che sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile (che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato) determinerà più certezza nel colpire il responsabile, e al tempo stesso libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che spesso non trovano sanzione.
La persona offesa potrà ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno.
Questi i reati:
Per essi è prevista una sanzione che va da cento a ottomila euro.
Per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private sono raddoppiate le sanzioni. Si tratta di una sanzione di natura pubblicistica e che sarà devoluta allo Stato: questa si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.
Sono invece stati esclusi dal suddetto provvedimento alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, come l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.