Tribunale di Taranto, Sentenza n. 3339 del 26/10/2015

Tribunale di Taranto, Sentenza n. 3339 del 26/10/2015
Venerdi 20 Novembre 2015
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ 1^

Il Dr. Giacovelli Martino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3339

nella causa iscritta al n° ...omissis..., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, nella causa promossa da:

L.M., nato a Taranto ed ivi residente opponente

contro

A. R. residente in Taranto Opposta non costituita

Conclusioni per l’opponente:

“ Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista, reietta ogni contraria istanza, così provvedere:

1 - preliminarmente, disporre la revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in atti;

nel merito, comunque:

2- dichiarare nulla e/o improduttiva di effetti giuridici, e comunque revocare e/o rigettare l’ingiunzione resa il 19.11.2014, n.ri ...omissis...., notificata in data 16.01.2015,… con condanna alle spese , diritti ed onorari del presente giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.01.2015, L. M. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso il 19.11.2014, ...omissis... R.G., con il quale il Giudice di Pace di Taranto, visti gli artt. 633 e 642 c.p.c., ha ingiunto all’istante di pagare, in favore della ricorrente, Sig.ra R. A., la somma di € 188,69, oltre i compensi del monitorio liquidate in complessivi € 222,00 oltre spese generali, cap ed iva, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e per l’effetto condannare l’opposta alle spese e competenze di causa.

In particolare l’opponente sosteneva:

  1. INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' EX ARTT. 633 E SS. C.P.C. DELL'OPPOSTO DECRETO INGIUNTIVO.
  2. ISTANZA DI REVOCA DELL’ESECUZIONE PROVVISORIA;
  3. TEMERARIETA’ DELLA LITE.

All’udienza del 4.06.2015 non si costituiva in giudizio la parte opposta, per cui ne era dichiarata la contumacia su richiesta del difensore dell’opponente. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi