Sospensione facoltativa del processo: normativa e principi di diritto

Avv. Gianni Migani.
Sospensione facoltativa del processo: normativa e principi di diritto
Lunedi 15 Febbraio 2021

La Corte di Cassazione conferma i seguenti principi in materia di sospensione facoltativa del processo ex art. 337 comma 2 c.p.c.:

- il Giudice che disponga la sospensione del processo ex art. 337 c.p.c deve esporre le ragioni per cui non riconosce autorità alla prima sentenza;

- é da escludersi il rapporto di pregiudizialità nel caso in cui il comodante agisca per il rilascio dell’immobile ed il comodatario agisca a sua volta per l’accertamento dell’acquisto per usucapione.

Cassazione civile sez. vi ordinanza n. 1415/2021

Non sussiste il rapporto di pregiudizialità che giustifichi la sospensione del processo qualora il comodante agisca per il rilascio dell’immobile ed il comodatario,a sua volta, abbia agito invece per l’accertamento dell’acquisto per usucapione in suo favore del medesimo bene.

Inoltre, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è “indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta”; il Giudice del secondo giudizio deve quindi motivare le ragioni per cui non intenda riconoscere autorità alla prima sentenza, già intervenuta sulla questione pregiudicante.

È quanto ha nuovamente ribadito, in linea con le precedenti pronunce di legittimità in materia, la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 1415/2021, depositata in data 22.01.2021.

Nel caso all’esame della Suprema Corte, il ricorrente aveva promosso avanti al Tribunale di Rimini azione per il rilascio di immobile concesso in comodato ad una Società la quale, a sua volta, aveva antecedentemente intrapreso un giudizio per accertamento di avvenuta usucapione del medesimo immobile, conclusosi con sentenza di rigetto impugnata dalla comodataria.

Il Tribunale quindi, rilevato che tra le parti pendeva avanti alla Corte d’Appello il gravame sulla sentenza che aveva respinto la domanda di usucapione proposta dalla Società comodataria, disponeva la sospensione, ex art. 295 c.p.c. (“sospensione necessaria”), del processo successivamente instaurato dal comodante per il rilascio dell’immobile.

Il comodante impugnava la detta ordinanza di sospensione proponendo ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 e ss c.p.c. avanti alla Corte di Cassazione.

Con ordinanza n. 1415/2021 la Suprema Corte, dopo avere stabilito che nel caso in oggetto “l’unica ipotesi di sospensione plausibile del processo applicabile era quella prevista dall’art. 337 c.p.c. (sospensione facoltativa, ndr), ha confermato due importanti principi:

- in primis quello in forza del quale, affinchè possa essere legittimamente disposta la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., è necessario che “il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cassazione civile sez. VI, 29/05/2019, n. 14738)”;

- in secundis, quanto al rapporto di pregiudizialità in caso di azione per rilascio dell’immobile ed azione di accertamento di usucapione, la Suprema Corte ha confermato che non può ravvisarsi, “un rapporto di pregiudizialità nell’ipotesi in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell’immobile ed il comodatario abbia a sua volta promosso un giudizio tendente all’accertamento dell’acquisto a suo favore della proprietà dell’immobile per usucapione; non sussiste, infatti, la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa che l’unica conseguenza, qualora si accerti la titolarità del bene in capo al comodatario è che - per effetto della seconda che accerti la titolarità del bene in capo al comodatario - il comodante sarà costretto a restituire l’immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza (Cassazione civile sez. VI 11/01/2012 n. 170; Cassazione civile sez. III 01/07/2005 n. 14075; Cassazione civile sez. III 23.10.1998 n. 10558).”

La Corte di legittimità ha quindi accolto l’istanza di regolamento di competenza e cassato l’impugnata ordinanza di sospensione, disponendo dunque la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1415 2021

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