La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6292/2019 chiarisce su quale delle parti in causa gravi l'onere di rimborsare le spese legali al terzo chiamato in caso di soccimbenza dell'attore.
Lunedi 11 Marzo 2019 |
Il caso: B.F. conveniva innanzi al Tribunale di Roma il Condominio X per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per essere rovinato al suolo a causa di una buca presente nell'area condominiale.
Il Condominio, costituitosi, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la P. O. srl che, all'epoca del sinistro, era amministratrice del condominio, al fine di esser da questa manlevata; la P.O. srl costituitasi chiedeva ed otteneva autorizzazione alla chiamata in causa della Assicurazione.
Il Tribunale rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello P.O. s.r.l. nei confronti del solo B., limitatamente al capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra essa appellante e l'attore.
La Corte d'Appello di Roma rigettava l'impugnazione, sul rilievo che l'appellante aveva proposto appello nei soli confronti dell'attore B. e non anche del Condominio, ossia la parte che l'aveva chiamata in causa ed a cui doveva pertanto ritenersi imputabile il suo intervento in giudizio.
La P.O. Srl propone quindi ricorso per Cassazione, eccependo che:
il Condominio convenuto aveva posto a fondamento della domanda di manleva spiegata nei confronti del ricorrente l'inadempimento degli obblighi di custodia e conservativi ex artt. 1710 c.c. e 1130, comma 1 n. 4 c.c., facenti capo all'amministratore, domanda che non poteva ritenersi manifestamente infondata;
pertanto il proprio intervento nel giudizio era da imputarsi non alla parte che l'aveva chiamato in causa ma all'attore, la cui pretesa era risultata in radice priva di fondamento.
La Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, in punto di rimborso spese chiarisce quanto segue:
- considerata la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alla pretesa dell'attore stesso e questa siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
- viceversa, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria;
- pertanto, in tema di spese processuali, solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa;
- nel caso di specie, la Corte territoriale non ha preso in esame l'eventuale responsabilità dell'amministratore nei confronti del Condominio al fine di verificare se la domanda svolta dal Condominio nei confronti della P.O. srl fosse o meno autonomamente e manifestamente infondata, indipendentemente dalla domanda principale, su cui quest'ultima si innestava.
Cassazione civile ordinanza n.6292/2019