Sinistro stradale causato da veicolo ignoto: per il risarcimento danni non necessaria la querela.

Sinistro stradale causato da veicolo ignoto: per il risarcimento danni non necessaria la querela.

La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 5469/2016 si pronuncia in merito ad una richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale al Fondo d Garanzia in mancanza di una previa denunzia o querela.

Giovedi 12 Gennaio 2017

 Nel caso in esame, un ciclista conveniva avanti al Tribunale la IN Spa (alla quale subentrava in corso di causa la GE.IT spa) per il risarcimento dei danni subiti in occasione di sinistro stradale, verificatosi per responsabilità esclusiva del conducente di veicolo non identificato; il Tribunale in primo grado rigettava la domanda in quanto l'attore non aveva provato né la dinamica del sinistro né la fuga del veicolo investitore, tenuto conto che non era stata nemmeno presentata tempestiva denuncia dell'accaduto alla Autorità Giudiziaria.

Il danneggiato proponeva quindi appello avanti alla Corte distrettuale capitolina, che, nel ritenere fondata l'impugnazione, osserva che:

a) sulla base di principi già affermati dal giudice di legittimità, non è imposto al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento;

b) nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia al pagamento di indennizzo per danni cagionati da veicolo non identificato per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto;

c) nell'accertare l'esistenza del sinistro come fatto storico, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si pervenga a configurare a carico detto stesso danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante;

d) peraltro, in merito alle condizioni psicofisiche del danneggiato, osserva la Corte, avendo egli riportato un grave trauma alla testa, è da ritenersi che la mancata presentazione della querela sia dipesa da motivi oggettivi in quanto il danneggiato, ai momento da solo, non era in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo danneggiane, e di seguito venne a trovarsi nello stato di confusione mentale risultante concordemente dalla c.t.u. 

Allegato:

Sentenza Corte d'Appello Roma n.5469-2016

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