Sì al danno biologico jure haereditario se c'è consapevolezza della fine

Sì al danno biologico jure haereditario se c'è consapevolezza della fine
Giovedi 5 Novembre 2015

Con l' ordinanza n. 20767/2015 la Corte di Cassazione torna sulla delicata questione del danno biologico patito dalla vittima di un sinistro stradale e sulla sua trasmissibilità agli eredi jure haereditario.

In una causa promossa dalla madre e dal fratello della vittima contro il proprietario, il conducente e la compagnia di assicurazione del veicolo sul quale la vittima era trasportata al momento del fatto, il giudice di primo grado accoglie in parte la domanda, mentre la Corte d'appello, accogliendo in parte l'appello proposto dalla società assicuratrice, riduce l'ammontare del risarcimento dovuto i danneggiati.

Gli eredi propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale, ritenendo che il giudice di secondo grado abbia errato nel rigettare la loro richiesta di risarcimento del danno biologico patito dalla vittima nell'arco di tempo tra le lesioni e la morte, il cui credito deve ritenersi trasmesso dalla vittima ad essi ricorrenti jure haereditario.

La Corte nel ritenere infondata la suddetta censura, ricorda che è principio ripetutamente affermato da questa corte, secondo cui la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (così, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014, Rv. 631439).

In sintesi, il risarcimento del danno jure haereditario spetta soltanto se la vittima sia rimasta cosciente nell'intervallo tra vulnus ed exitus; stabilire, poi, se davvero la vittima sia stata cosciente od incosciente è una questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, per gli Ermellini la corte d'appello, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, ha ritenuto che la vittima nel breve periodo compreso fra le lesioni e la morte giacque in stato di incoscienza, con la conseguenza che essa non può avere acquistato, nè trasmesso agli eredi, alcun diritto al risarcimento del danno biologico.

Testo integrale dell' ordinanza

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