La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21318/2015, si è occupata della questione della ammissibilità di più azioni risarcitorie in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito.
Il danneggiato in un sinistro stradale cita in giudizio il danneggiante nonché la compagnia di assicurazione nel 2005 per ottenere il risarcimento dei danni materiali al proprio motociclo davanti al GdP (causa conclusasi con la condanna dei convenuti), e successivamente, nel 2006, per il medesimo evento lesivo, promuove azione per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, relativamente alle lesioni personali, avanti al Tribunale.
Il giudice di primo grado dichiara improcedibile la domanda risarcitoria, ravvisando un abuso del diritto sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento al credito risarcitorio; in secondo grado la Corte territoriale dichiara inammissibile l'appello in mancanza di una ragionevole possibilità di essere accolto, pronunciando ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. 2.
A questo punto l'istante propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, adducendo, tra l'altro, che:
a) il Tribunale, nel ritenere integrata l'ipotesi di abuso del diritto per il frazionamento dell'azione di risarcimento sulla base delle sentenze di legittimità, ha violato le norme invocate per aver applicato un principio astratto, senza verificare se il ricorrente avesse tenuto comportamenti tali da giustificare la "sanzione";
b) per non aver considerato in concreto, sotto il profilo della correttezza, il comportamento della controparte Assicurazione, che avrebbe tenuto comportamenti omissivi e dilatori rispetto al risarcimento del danno per le lesioni personali.
La Suprema Corte rigetta il ricorso e precisa che, dopo le Sez. Un. 23726 de1 2007, la stessa Corte ha espressamente esteso il principio dell'abuso del diritto all'ipotesi di frazionamento della domanda di risarcimento davanti a distinti giudici (Cass. n. 28286 del 2011): in essa è espressamento statuito che “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale”.
Peraltro, per la Cassazione di scarso rilievo sono le argomentazioni svolte dal ricorrente circa i presunti comportamenti contrari alla correttezza posti in essere dall' Assicurazione debitrice: ciò che rileva non sono i contrapposti interessi considerati da una ottica soggettivistica, ma - in un'ottica di sistema generale della tutela processuale - la mancanza di tutela apprestata dall'ordinamento costituzionale al creditore quando l'utilizzo dello strumento processuale è effettuato oltre i limiti della sua funzionalizzazione al perseguimento del diritto per cui è stato conferito.