SOMMARIO:
1. Premessa
2. Il contrasto giurisprudenziale
3. La decisione delle Sezioni Unite: ricadute sul giudizio in appello: sentenza n. 8825 depositata il 22 febbraio 2017.
Lunedi 6 Marzo 2017 |
In caso di ricorso contro una sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali sui singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati determini l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati per i quali l’impugnazione è inammissibile.
È quanto sancito dalle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6903 depositata il 14 febbraio 2017. Nello specifico il ricorrente, condannato per due distinti reati di falsa testimonianza, deduceva plurimi motivi di ricorso aventi ad oggetto entrambe le fattispecie di reato a lui ascritte. I Giudici della Suprema Corte, tuttavia, ritenevano ammissibile il ricorso solo per uno dei reati, per il quale veniva ritenuta fondata la censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione da parte della Corte territoriale; la medesima doglianza, sollevata anche in riferimento all’altro capo di imputazione, veniva invece considerata inammissibile, atteso che la prescrizione era intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.
Con la decisione in commento, i Giudici delle Sezioni Unite risolvono dunque il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la possibilità o meno di considerare come unico il rapporto processuale in caso di motivi di ricorso riguardanti distinti capi di imputazione. In buona sostanza la Suprema Corte si chiede se, in presenza di un ricorso avverso una sentenza oggettivamente cumulativa, l’accoglimento dei motivi afferenti un capo di imputazione imponga la dichiarazione di prescrizione, intervenuta dopo la sentenza di appello, anche in relazione al reato per il quale siano stati presentati motivi inammissibili.
2. Il contrasto giurisprudenziale
Le Sezioni Unite nella decisione in commento rilevano la presenza di un contrasto giurisprudenziale, pur dando atto della netta prevalenza dell’orientamento favorevole al principio di autonomia delle azioni penali confluenti nel processo cumulativo. Secondo tale interpretazione, l’unicità del ricorso comporta la scindibilità delle sottese situazioni processuali corrispondenti ad imputazioni diverse; ciascun capo della sentenza mantiene, pertanto, una autonoma attitudine al giudicato, nonostante la trattazione unitaria del processo.
Del resto, si osserva, il codice di rito, nel disciplinare la riunione o separazione in fase di legittimità (art. 610, comma 3 c.p.p.), non fa riferimento ai ricorsi bensì ai “giudizi”, riconoscendo così implicitamente che al singolo ricorso ben possono corrispondere rapporti processuali distinti.
In altre parole, l’ammissibilità dei motivi di ricorso dovrà essere valutata con riferimento ai singoli capi cui si riferisce. Di conseguenza, la statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento ad altri addebiti.
La Suprema Corte, nell' illustrare tale orientamento, offre un’approfondita disamina delle più significative decisioni delle Sezioni Unite sul punto:
- ben si può formare un giudicato parziale e progressivo, laddove sia prospettabile una autonomia dei capi della sentenza con le “parti della sentenza” annullate (Cass. Pen., SS.UU., n. 373/90);
- l’inammissibilità del ricorso anche per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione (Cass. Pen., SS.UU., n. 32/00);
- deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche come unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Cass. Pen., SS.UU., n. 12602/16);
- l’inammissibilità “intrinseca” dell’impugnazione comprende, oltre la mancanza di specificità dei motivi e la proposizione di motivi non consentiti o non dedotti in sede di appello, anche la manifesta infondatezza, così da precludere la rilevabilità d’ufficio di una causa di non punibilità (come la prescrizione) già maturata in sede di merito (Cass. Pen., SS.UU., n. 12602/16).
L’opposta corrente giurisprudenziale, al contrario, afferma il principio dell’unicità del rapporto processuale che si instaura con l’impugnazione: la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata potrà dunque essere rilevata dalla Cassazione anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato. L’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati determinerà invero, secondo tale interpretazione, l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali risulti inammissibile il ricorso.
Questo orientamento, sottolinea la Suprema Corte, è tuttavia stato affermato in due sole isolate pronunce (Sez. 2, n. 31034 del 5.7.2013; Sez. 5, n. 16375 del 13.1.2014) dove il Collegio, pur nella consapevolezza di un diverso e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha per l’appunto sostenuto che potesse essere rilevata la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso fosse stata esclusa con riferimento ad altro reato.
3. La soluzione delle Sezioni Unite. Ricadute sul giudizio in appello: sentenza n. 8825 depositata il 22 febbraio 2017
Ad avviso della Corte, nella sua più autorevole composizione, vi sono ragioni per confermare l’orientamento avallato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite hanno infatti statuito che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti i singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali si è formato un giudicato parziale, precludendo così la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Per la Suprema Corte l'accento normativo va individuato nell'articolo 581 comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale che prevede, a pena di inammissibilità, che nell'atto di impugnazione siano enunciati i punti della decisione oggetto di un nuovo giudizio.
Il principio di autonomia dei rapporti processuali inerenti a singoli fatti-reato trova conferma, secondo le Sezioni unite, anche in altre disposizioni del codice di rito.
Tra queste rileva in particolare la disciplina della riunione e della separazione dei processi, che si estende anche al giudizio di Cassazione, nonché il disposto dell’art. 533 c.p.p. che prevede che, se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi in osservanza alle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.
Infine le Sezioni unite individuano un ulteriore riferimento normativo nell’art. 624 c.p.p.: tale disposizione disciplina l’annullamento parziale, ovvero il provvedimento con il quale la Corte annulla soltanto alcune delle disposizioni della sentenza impugnata, che assume così autorità di cosa giudicata nelle parti prive di un collegamento essenziale con la parte annullata. In tal senso rileva anche il secondo comma della norma in esame che dispone che, quando occorre, la Corte dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventino irrevocabili.
Un tema dunque, quello dell’ampiezza del “filtro” della dichiarazione di inammissibilità, oggetto di recente attenzione da parte degli ermellini. Invero, proprio in questi giorni, la Suprema Corte a Sezioni unite è tornata a pronunciarsi sul punto, con la sentenza n. 8825 depositata il 22 febbraio 2017, nella quale si è statuito che anche l’appello, come il ricorso in Cassazione, potrà essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Tuttavia tale requisito, per quanto consenta una selezione razionale delle impugnazioni, è soggetto ad un amplissimo margine di discrezionalità sostanzialmente insindacabile, che forse necessiterebbe di essere ancorato a parametri più precisi, anche per le importanti ricadute in tema di punibilità. Non si dimentichi inoltre che l’appello, a differenza del ricorso per Cassazione, è un mezzo di impugnazione “a critica libera” volto a consentire la realizzazione del doppio grado di giudizio, diritto che trova consacrazione anche all’art. 2, prot. 7 della CEDU. Pertanto, per quanto sia opportuno privilegiare le istanze deflattive del carico processuale, pare discutibile l’equiparazione dell’appello al ricorso per Cassazione ai fini del giudizio di ammissibilità, posto che rischia di ledere il diritto dell’imputato a vedere rivalutata nel merito la sua posizione processuale da un Giudice di grado superiore.
Ma se questo è il cammino intrapreso ….
A cura della Dott.ssa Valentina Versari
c/o Cerri Bini & Gualandi Avvocati Associati.