Separazione: a quale coniuge o ex convivente spetta l'animale domestico?

Separazione: a quale coniuge o ex convivente spetta l'animale domestico?

Non è infrequente che in sede di separazione i due ex coniugi o ex conviventi si trovino di fronte al problema di decidere a chi affidare l'animale domestico a cui sono entrambi affezionati: sul punto si segnala la decisione n. 5322/2016 del Tribunale di Roma.

Venerdi 16 Dicembre 2016

Il caso: l'attrice, premettendo di avere adottato un cane iscritto a suo nome all’anagrafe canina con regolare microchip quando ancora conviveva con il convenuto, deduceva che a seguito dell’interruzione della convivenza e della relazione sentimentale, aveva portato con sé il cane nella sua nuova residenza.

L'ex convivente aveva continuato a vedere il cane, e, nel dicembre del 2011, l'attrice aveva acconsentito che il convenuto tenesse con se il cane nella sua casa di campagna durante il week end; da quel momento però il convenuto decideva di non restituire il cane alla ex, a cui peraltro impediva di vederlo.

Pertanto la donna citava in giudizio l'ex convivente per sentire ordinare allo stesso la restituzione in suo favore del cane e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta illegittima.

Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata, dal momento che durante la convivenza si era sempre occupato lui del cane personalmente, assicurandogli le cure e i controlli sanitari necessari; inoltre, per il convenuto, il microchip non attribuiva la proprietà del cane, sopratutto nell'ambito di una famiglia o di una convivenza.

Chiedeva quindi l’accertamento in suo favore della titolarità dell’animale nonché, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese sostenute per il cane.

Il Tribunale capitolino, evidenziata una lacuna normativa in materia, richiama due pronunce significative sul punto, una sentenza del Tribunale di Foggia e una pronuncia del Tribunale di Cremona: la prima aveva disposto l'affidamento del cane ad uno dei coniugi, concedendo all'altro il diritto di visita, mentre il secondo aveva disposto l'affido condiviso dell'animale ad entrambi i coniugi, con obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura del 50%.

I due tribunali, in mancanza di una normativa ad hoc, hanno applicato per analogia la disciplina riservata ai figli minori, avendo riguardo all'interesse materiale-affettivo dell'animale: peraltro, ricorda il giudice romano, in Parlamento è in attesa di essere approvato l'art. 455-ter c.c, volto a disciplinare l’affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi.

Pertanto, il giudice, aderendo all’orientamento sopra richiamato, decide anche nel caso in esame per l’affido condiviso dell’animale con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento: dall'istruttoria è emerso che il cane, anche dopo la fine della convivenza dei due “padroni”, ha continuato a vedere alternativamente sia l'una che l'altro e poertanto non vi sono dubbi, per il giudice romano, che il cane sia affezionato ad entrambi, non rilevando al riguardo che le parti in causa non fossero sposati: per il giudice l'affetto dell'animale per entrambe le parti prescinde dal regime giuridico che le legava.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale, nel disporre l'affidamento condiviso ad entrambe le parti, prevede che l'animale stia sei mesi con l'una e sei mesi con l'altra, con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà di vederlo e ospitarlo, anche di notte, per due giorni alla settimana. 

Allegato:

Trib Roma n.5322/2016

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