La riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza da parte del giudice a quo è un atto endoprocessuale per il quale si applica il disposto dell' art. 16 bis, 1º comma, D.L. n. 179/2012 che ha sancito l' obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali
Merita una segnalazione il provvedimento reso in data 25.07.2018 dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore dott. Catello Marano nell’ambito di un giudizio di separazione di coniugi.
Il Magistrato ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione ed ha dichiarato l’estinzione del processo.
L’interessante caso riguarda una separazione promossa dinanzi al Tribunale di Salerno, dichiaratosi incompetente per territorio su eccezione del convenuto e riassunta dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con modalità cartacea e non telematica.
Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciandosi sull’eccezione sollevata dal convenuto ha rilevato che “ la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza da parte del giudice a quo è un atto endoprocessuale per il quale si applica il disposto dell’art. 16 bis, 1º comma, D.L. n. 179/2012 che ha sancito l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali”.
Con tale de decisione di sicura pregnanza interpretativa l’alto Magistrato di Nocera Inferiore, tra l’altro, sottolinea l’importanza della dematerializzazione e telematizzazione dei flussi informativi provenienti dall'esterno del Sistema Giustizia nella prospettiva del superiore interesse al buon funzionamento dell'amministrazione della Giustizia.