Con l’ordinanza n. 19866/2018, pubblicata il 26 luglio scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito ai provvedimenti emessi dalla Corte di Appello in tema di amministrazione di sostegno che possono essere oggetto di ricorso per Cassazione, ribadendo che l’impugnazione è limitata solo ai provvedimenti avente carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, poichè assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione e non a quei provvedimenti avente carattere gestorio, quali la scelta, la sostituzione, l’esonero, la revoca o la rimozione dell’amministrazione di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinataria.
IL CASO: La vicenda esaminata dagli Ermellini nasce dal ricorso promosso avverso il decreto con il quale la Corte di Appello aveva rigettato i reclami proposti dal soggetto sottoposto alla misura di protezione dell’amministrazione di sostegno e dai suoi familiari contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno emesso dal Tribunale che aveva disposto l’apertura della suddetta misura con la nomina di un terzo estraneo quale amministratore.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento la Corte nomofilattica nel rigettare il ricorso ha:
evidenziato che l’istituto dell’amministrazione di sostegno ha la finalità di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell'impossibilità di farlo. Infatti lo scopo dell’istituto è quello di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, non essendo la misura volta, solo, alla tutela degli interessi patrimoniali (Cass n. 22602/2017);
ribadito il principio di diritto affermato dagli stessi Giudici di legittimità con la sentenza n. 22693/2017 secondo il quale: “ il ricorso per cassazione è limitato ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, dovendo, in particolare ribadirsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720 bis c.p.c., u.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo”.
Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 19866 del 26/07/2018