Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 19866 del 26/07/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 19866 del 26/07/2018
Venerdi 31 Agosto 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2552-2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO PAOLI;

- ricorrente -

contro

G.A., nella qualità di Amministratore di sostegno della in caso di diffusione del Signora S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA SGUANCI;

- controricorrente -

contro

COMUNE DI FIRENZE, AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

Svolgimento del processo

Con decreto del 26.11.2016, il GT, provvedendo sui ricorsi proposti rispettivamente dall'Azienda Sanitaria di Firenze e dai coniugi N.S. ed S.E. disponeva l'apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti di S.M. e nominava amministratore l'Avv. G.A., individuandone i poteri. Con provvedimento del 30.6.2016, la Corte d'Appello di Firenze rigettava i reclami proposti dall'Amministrata e dai suoi genitori, affermando sussistere i presupposti per l'apertura della misura di protezione e ritenendo inammissibili le censure rivolte all'individuazione quale amministratore di un soggetto estraneo al nucleo familiare. S.M. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, successivamente illustrato da memoria, al quale ha resistito l'Amministratore.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, S.M. deduce la violazione dell'art. 404 c.c., per avere la Corte d'Appello errato nel ritenere legittima l'apertura dell'Amministrazione di sostegno, fondata sulle condizioni di salute di essa beneficiaria ed in assenza di necessità di gestione patrimoniale. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi