La Corte di Cassazione nella ordinanza n. 18053/2017 esamina l'ipotesi in cui la notifica della sentenza venga fatta all'avvocato che sia stato in giudizio personalmente e si pronuncia in merito alle conseguenze sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione.
Martedi 29 Agosto 2017 |
Il caso: nel 2004 l'avv. A.C. conveniva dinanzi al Tribunale M.R., chiedendone la condanna al pagamento degli onorari professionali dovutigli per l'adempimento del mandato professionale conferitogli dalla società "Cocktail Club Patrizio" di F.P. e c. s.n.c., della quale il convenuto era socio occulto;
Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d'Appello, successivamente adita, dichiarava inammissibile il gravame, perchè proposto oltre il 30 giorno dalla notifica della sentenza, effettuata personalmente all'attore, che si era difeso da sè ex art. 86 c.p.c.;
Il legale impugna per cassazione la sentenza d'appello, deducendo violazione degli artt. 285 e 325 c.p.c., e art. 479 c.p.c., comma 2: in particolare, osserva il ricorrente:
- la parte vittoriosa in primo grado ha notificato la sentenza una prima volta in forma esecutiva presso la residenza dell'avvocato A.C. e poi una seconda volta presso il domicilio da questi eletto ai sensi dell'art. 170 c.p.c;
- solo dalla seconda notificazione si sarebbe dovuto far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello, termine che nella specie era stato rispettato
Per la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile per tardività in quanto la sentenza d'appello è stata notificata, ancora una volta all'avvocato personalmente, il 7.3.2015 mentre il ricorso per cassazione è stato passato per la notifica il 10.8.2015.
Sul punto la Corte osserva che “la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adìto, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell'art. 479 c.p.c.”
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