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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21350/2015 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CASADEI, rappresentato e difeso dall'avvocato A.C.;
- ricorrente -
contro
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CHIARINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 204/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Rilevato che:
- nel 2004 l'avv. A.C. convenne dinanzi al Tribunale di Fermo M.R., chiedendone la condanna al pagamento degli onorari professionali dovutigli per l'adempimento del mandato professionale conferitogli dalla società "Cocktail Club Patrizio" di F.P. e c. s.n.c., della quale il convenuto era socio occulto;
- con sentenza 14 maggio 2008 n. 380 il Tribunale di Fermo rigettò la domanda;
- la Corte d'appello di Ancona, adita dal soccombente, con sentenza 3 febbraio 2015 n. 204 dichiarò inammissibile il gravame, perchè proposto oltre il 30 giorno dalla notifica della sentenza, effettuata personalmente all'attore, che si era difeso da sè ex art. 86 c.p.c.;
- la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da A.C., con ricorso fondato su un motivo, ed illustrato da memoria; ha resistito con controricorso M.R.;
Considerato che:
- con l'unico motivo il ricorrente allega che la sentenza impugnata sia viziata da violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3; lamenta la violazione degli artt. 285 e 325 c.p.c., e art. 479 c.p.c., comma 2; ...
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