L'obbligo di provvedere all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore, e così anche di garantire la connessa consulenza della psicologa esperta nel metodo di apprendimento, grava non già sull'amministrazione scolastica, bensì sull'amministrazione civica in forza degli artt. 42 e 45 d.p.r. n. 616/'77, 13 l. n. 104/'92 e 139, co. 1, lett. c), d.l.vo n. 112/'98.
Giovedi 20 Aprile 2017 |
Con valente e perspicua motivazione, il Tribunale di Trani, nella persona del GOT Avv. Nicola Milillo, ha accolto la domanda dei genitori di un bambino disabile, proposta ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c., al fine di ottenere la cessazione della condotta discriminatoria che l’amministrazione di un comune aveva posto in atto nei confronti di loro figlio, iscritto alla scuola media.
Essi lamentavano l’insufficiente adibizione, rispetto al monte ore previsto, di un assistente all’autonomia e alla comunicazione nonché la mancata erogazione delle somme per fare fronte alle spese dell’analisi comportamentale applicata da parte di una psicologa specializzata nel trattamento col metodo denominato ABA, previsto dal piano educativo individualizzato, predisposto ai sensi dell’art. 12 co. 5 ex L. 104/92. Inoltre, i genitori ricorrenti, volendo far completare a loro figlio il ciclo di studi dell’istruzione obbligatoria, chiedevano in proprio e per il minore la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non con riferimento sia all’anno scolastico in corso sia a quelli futuri, oltre il rimborso delle spese per il compenso alla psicologa sostenuto nel precedente anno scolastico. Nell’ordinanza– in linea con la migliore giurisprudenza, a cui esplicitamente fa riferimento – il giudice riconosce la preminenza alla maggiore integrazione possibile del disabile nella comunità scolastica e la natura fondamentale del suo diritto all’istruzione.
In particolare, così motiva sul punto: quanto innanzi preclude al minore il pieno godimento del diritto all'educazione e all'istruzione, costituzionalmente garantito per tutti dall'art. 34 Cost. e particolarmente per i disabili dall'art. 38, co. 3, Cost., ponendolo in posizione di svantaggio rispetto ai suoi coetanei normodotati o in condizioni di meno grave disabilità, non consentendogli di fruire della stessa offerta formativa, e costituisce pertanto condotta discriminatoria. Per questa ragione, è possibile affermare che la pronuncia in commento rappresenta un importante punto luce lungo l’ancora difficile cammino di evoluzione (soprattutto politico-culturale) tracciato dal Giudice delle leggi, secondo cui il diritto all’istruzione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato (cfr. Corte Cost. 275/16; invero, la giurisprudenza amministrativa era giunta ad analoga conclusione: cfr. Tar Catania sent. 383/13 e Tar Pescara 213/14). «Il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.». In particolare, «l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno» (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317; adde Cons. Stato 5428/15).
Nel caso di specie, il Tribunale di Trani accertato il diritto dello studente a conseguire una determinata e personalizzata offerta didattica, ha conseguentemente condannato l’Amministrazione a farsi carico della spesa necessaria ad assicurargli (anche per gli anni futuri) la possibilità di continuare a frequentare la scuola secondaria di primo grado, anche presso istituto diverso del comune di residenza, a rifondere ai ricorrenti gli esborsi sostenuti e a risarcire il minore del danno non patrimoniale arrecatogli e quantificato nella misura di € 5.000,00 (a tal proposito si ritiene opportuno menzionare la sentenza n° 2909/14 resa dal Tar Palermo, che ha quantificato in mille euro a titolo di danno esistenziale per ogni mese di scuola frequentato dall’alunno disabile senza l’insegnante di sostegno).