Risoluzione del contratto per inadempimento: la mutatio libelli

A cura della Redazione.
Risoluzione del contratto per inadempimento: la mutatio libelli

Con l'ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle nozioni di emendatio libelli e di mutatio libelli e della conseguente inammissibilità in correlazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

Lunedi 30 Dicembre 2024

Il caso: La soc. Alfa otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della soc. Delta per il pagamento di una fornitura di olio combustibile per l’importo di € 269.354,60; la so. Delta proponeva opposizione eccependo l’inadempimento della prestazione perché l’olio fornito era destinato ad uso industriale e non civile, integrando un’ipotesi di aliud pro alio e chiedeva, pertanto, pronunciarsi la risoluzione del contratto.

Il tribunale accoglieva la domanda di risoluzione del contratto e revocava il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello, confermava la decisione di primo grado; in particolare osservava che:

a) il bene non aveva le qualità promesse ex art.1497 c.c. poiché dalla CTU effettuata sui campioni era emersa la mancanza di alcune qualità che, al momento della conclusione del contratto, erano state garantite dalla venditrice;

b) era emerso che nei campioni detenuti dalla Alfa s.r.l la viscosità ed il residuo carbonioso non corrispondevano ai dati riportati nella scheda tecnica.

La soc. Alfa propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 c.c., 1453 c.c. e 1455 c.c., nonché dell’art.345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto:

- la non corrispondenza dei parametri chimici del prodotto, nella specie la vischiosità ed il residuo carbonioso, rispetto alla scheda tecnica non erano stati posti a base dell’eccezione di inadempimento, avendo la Delta lamentato una difformità dell’olio in punto di concentrazione di zolfo;

- si tratterebbe, pertanto, di un profilo di inadempimento non dedotto con la domanda introduttiva che avrebbe mutato la causa petendi, sia del giudizio di primo grado che del grado d’appello, in violazione dell’art.345 c.p.c.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato:

a) è principio consolidato che nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali;

b) con particolare riferimento all'azione di inadempimento contrattuale, questa Corte ha affermato che l'attore ha l’onere di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione: l'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto;

c) nel caso in esame, nell’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo la soc. Delta aveva dedotto che l’olio fornito fosse destinato ad uso industriale e non civile, ed aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del contratto, ricorrendo l’ipotesi della vendita aliud pro alio; solo a seguito della CTU effettuata in primo grado sui campioni era emerso non tanto una difformità di concentrazione di zolfo ma una parziale corrispondenza dell’olio combustibile rispetto alla scheda tecnica in relazione al parametro della viscosità e del residuo carbonioso;

d) si trattava quindi di fatti nuovi non allegati dalla parte nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che riguardavano un fatto costitutivo della domanda, ovvero la sua causa petendi;

e) le Sezioni Unite, con la sentenza del 15/06/2015 n. 12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli hanno ampliato la possibilità delle parti di modificare la domanda, ma sempre sulla base della complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice di primo grado mentre, nel caso di specie, l’allegazione dei fatti costitutivi dell’inadempimento erano diversi.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 32952 2024

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