Con l'ordinanza n. 4322 del 14 febbraio 2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli in relazione alla domanda di pagamento dei canoni di locazione trasformatasi in istanza di indennizzo per occupazione sine titulo.
Giovedi 28 Febbraio 2019 |
Il caso: Il Comune di Pomezia si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri, con cui gli veniva ingiunto di pagare Euro 2.865.455,63 in favore di Citta' Metropolitana di Roma Capitale per canoni di locazione relativi ad un immobile utilizzato quale edificio scolastico.
L'ente comunale, in particolare, deduceva, tra l'altro: a) l'inesistenza di un contratto di locazione, b) la sua nullita' per difetto di forma, c) la prescrizione del diritto di credito e, nel merito, d) contestava l'ammontare della somma ingiunta e la mancata detrazione delle somme dovute dall'opposta per canoni di locazione relativi ad un proprio immobile; e) con domanda riconvenzionale, chiedeva la corresponsione di tali canoni e, in via subordinata, eccepiva la compensazione.
Il Tribunale adito, riqualificate le domande formulate dalle parti come domande di pagamento di indennita' per occupazione sine titulo, condannava, il Comune di Pomezia a pagare Euro 4.086.100,00, oltre rivalutazione ed interessi, alla Citta' Metropolitana di Roma Capitale e quest'ultima a corrispondere al Comune di Pomezia Euro 649.829,14, oltre rivalutazione ed interessi, compensava le spese di lite e di C.T.U.
La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l' eccezione del Comune di Pomezia relativa al divieto di mutatio libelli, essendosi il giudice di prime cure pronunciato su una domanda, quella di pagamento dell'indennita' di occupazione sine titulo, non solo nuova e diversa rispetto a quella avente ad oggetto il pagamento dei canoni locatizi, ma anche tardiva, essendo stata proposta da Citta' Metropolitana di Roma Capitale solo con la memoria ex art. 183 c; revocava quindi il decreto ingiuntivo e confermava l'accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di Pomezia.
La Citta' Metropolitana di Roma Capitale ricorre in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli art. 167, 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che il giudice di prime cure non potesse convertire la domanda di corresponsione dei canoni di locazione in domanda di pagamento di indennita' di occupazione sine titulo, in assenza di una rituale tempestiva domanda di Citta' Metropolitana di Roma Capitale.
In particolare, la ricorrente rileva che:
a) il Comune di Pomezia, poiche' aveva utilizzato un immobile di sua proprieta', doveva corrisponderle un corrispettivo;
b) sin dalla comparsa di costituzione e risposta la richiesta azionata aveva per oggetto la richiesta di tale corrispettivo a prescindere dal nomen iuris della relativa fonte.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, osserva in punto di diritto quanto segue:
1) sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., devono ritenersi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioe' quelle che sono "altro" da quella domanda;
2) al contrario, sono ammesse le domande "modificate" non perche' non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perche' non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive";
3) chiariti i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie, la Corte di Appello non li ha bene applicati nella fattispecie concreta: la Citta' Metropolitana di Roma Capitale ha, infatti, mantenuto immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle persone e, non discostandosi dalla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, ha formulato tempestivamente e chiaramente una domanda connessa a quella originaria in termini di alternatività;
4) la ricorrente ha modificato il petitum a fronte dell'eccezione di nullita' del contratto sollevata dal Comune di Pomezia, nella prima memoria, proponendo in tesi ancora la domanda fondata sul contratto e in subordine la domanda di indennita' per occupazione senza titolo.
Cassazione civile ordinanza n.4322/2019