Abbiamo pubblicato su questo sito una nuova applicazione gratuita che consente di effettuare una simulazione del calcolo del risarcimento dovuto dall’ Inail in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Naturalmente, trattandosi di un nuovo sviluppo, raccomandiamo di controllare e verificare i risultati dei calcoli, e saremo a grati a tutti coloro che vorranno segnalare eventuali errori o proporre miglioramenti all’applicazione.
L’utility è stata ideata e realizzata principalmente sulla base della normativa in vigore (art. 13 del DLGS n. 38/2000 e T.U.) e può servire anche per determinare il c.d. "danno differenziale", vale a dire la differenza tra l'indennizzo riconosciuto dall'Inail e quello individuato secondo la disciplina civilistica corrente (vedi ad esempio il calcolo del danno non patrimoniale).
L'applicazione consente di tener conto di tutte le possibilità contemplate dall'art. 13 che, come noto, prevede diverse modalità di risarcimento in relazione al grado di menomazione riconosciuto.
Vediamo in sintesi quali sono le tipologie di indennizzo che l'applicazione è un grado di calcolare automaticamente.
Risarcimento in capitale
Per invalidità dal 6% al 15% l'indennizzo per il danno biologico è corrisposto versando al lavoratore una somma in capitale una tantum.
L'applicazione calcola automaticamente il valore del risarcimento che dipende in questo caso sia dall'età che dal sesso del lavoratore (alle donne è riconosciuto un indennizzo più alto in ragione di una maggior aspettativa di vita).
Risarcimento vitalizio
Per invalidità superiori al 15% di danno biologico permanente l'Inail corrisponde, in alternativa al risarcimento in capitale, il cosiddetto indennizzo vitalizio (o rendita), versato mensilmente.
Tale rendita non dipende dall'età del lavoratore ma è legata esclusivamente al grado di menomazione riscontrato.
L'applicazione determina l'ammontare della rendita sulla base delle tabelle ministeriali e dei successivi adeguamenti Istat.
Ulteriore Danno Patrimoniale
In caso di danno biologico superiore al 15% la legge presume che sussistano per il lavoratore anche delle conseguenze sulla sua capacità di produrre reddito e riconosce al lavoratore il risarcimento del danno patrimoniale in funzione sia dell'invalidità subita che del reddito del lavoratore.
Impostando i parametri richiesti l'applicazione calcola automaticamente anche questa componente della rendita vitalizia, aggiungendola al risarcimento del danno biologico.
Quote Integrative
L' art. 77 del T.U. del 1965, tutt'ora in vigore, prevede il riconoscimento di una quota integrativa per il coniuge e per ciascun figlio entro determinati limiti di età.
Il comma 10 dell' art. 13 del DLGS n. 38/2000 limita l'applicazione della quota integrativa alla sola componente patrimoniale del risarcimento e l’applicazione tiene conto di tali disposizioni per il calcolo complessivo.
Per ulteriori approfondimenti normativi rimandiamo direttamente alla pagina dell’applicazione dove potete trovare anche le ultime circolari Inail sull’aggiornamento degli importi e delle retribuzioni.