Con l’ordinanza 25542/2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione molto frequente relativa alla ripartizione dell’onere della prova nelle controversie avente ad oggetto le contestazioni da parte dell’utente sul malfunzionamento del contatore dell’energia elettrica e/o del gas.
Venerdi 4 Ottobre 2024 |
IL CASO: Una società agiva in giudizio innanzi al Tribunale contro una società con la quale aveva stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica.
L’attrice chiedeva al giudice di accertare e dichiarare non dovuta la richiesta di pagamento di oltre cinquemila euro avanzata dalla convenuta a titolo di consumi di energia elettrica, l'illegittimità della risoluzione del contratto di fornitura e di conseguenza accertare e dichiarare l'illegittimità del distacco della stessa con condanna dell’azienda erogatrice ad adempiere al contratto con ripristino della fornitura nonché al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda, l’attrice allegava le fatture dell'anno precedente all’inizio del nuovo rapporto di fornitura emesse dal precedente fornitore, nonché la circostanza che, nel corso dell'anno in questione il contatore era stato sostituito dalla stessa società erogatrice in quanto difettoso.
All’esito del giudizio, il Tribunale dava parzialmente ragione all’attrice, dichiarando l'insussistenza del credito vantato dalla convenuta e l'illegittimità del distacco della fornitura.
Di diverso avviso la Corte di Appello la quale riformava la decisione di primo grado rigettando le domande proposte dall’originaria società attrice.
Pertanto, quest’ultima, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2697 del Codice Civile e dell’art. 115 del Codice di Procedura Civile per avere i giudici della Corte territoriale ritenuto provato il credito richiesto dalla società erogatrice dell’energia elettrica esclusivamente sulla base delle fatture, senza che quest’ultima fornisse la prova circa il credito indicato nelle bollette e per non aver considerato che in ipotesi come nella specie di contestazione dei consumi è onere del somministrante provare il corretto funzionamento del contatore (anche se di proprietà altrui).
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha osservato che:
1. come più volte affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, pertanto, in caso di contestazione, è onere dell’azienda somministrante fornire la prova che il contatore era perfettamente funzionante, anche se convenuta in giudizio con azione di accertamento negativo del credito;
2. in forza del principio di vicinanza della prova, incombe sull’utente l’onere di contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia);
3. è, invece, onere del gestore fornire la prova che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante. In questo caso, ricade sull’utente l’onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
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