Se il Giudice, pur a fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), ometta di assegnare alle parti il termine per la presentazione dell'istanza di conciliazione, il giudizio diventa procedibile.
Martedi 17 Settembre 2024 |
In tal senso ha deciso il Tribunale di Foggia seconda sezione civile nella sentenza del 16 maggio 2024.
Il caso: Tizio proponeva Opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia su ricorso della soc. Delta spa per il pagamento della somma di € 9.237,10, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica: il debitore ingiunto, nello spiegare opposizione, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato dalla controparte e deduceva che la società opposta non avesse comprovato i consumi effettivamente effettuati dall'opponente.
Si costituiva in giudizio la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale, ritenuto che l'opposizione ex adverso articolata fosse infondata, trattandosi di prelievi abusivi di energia elettrica, accertati dai tecnici, ne chiedeva il rigetto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale preliminarmente esamina l'eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 - rectius, ex art. 2 della delibera n. 209/2016/E/COM (recante il Testo Integrato Conciliazione), nonché per mancato esperimento della negoziazione assistita, sollevata dall' opponente nelle note di trattazione scritta e dallo stesso ribadita nei propri scritti conclusivi.
Sul punto, il tribunale, nel ritenere infondata l'eccezione, osserva quanto segue:
a) in assenza di una specifica disciplina del termine entro cui la parte possa eccepire il mancato esperimento della procedura di conciliazione nella materia de qua e di quello entro cui il Giudice è tenuto ad assegnare alle parti il termine per l'introduzione del procedimento conciliativo, la fattispecie in esame deve essere regolata - stante l'identità di ratio sottesa alle normative in parola - dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, secondo cui alla prima udienza il Giudice, appurato il mancato esperimento della procedura di mediazione, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della relativa istanza;
b) pertanto, qualora, come nel caso di specie il Giudice, pur a fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), ometta di assegnare alle parti il termine per la presentazione dell'istanza di conciliazione, il giudizio diventa procedibile, in omaggio al principio giuridico, affermato dalla Suprema Corte in tema di c.d. giurisdizione condizionata (quale quella che prevede lo svolgimento, in via precontenziosa, di un tentativo obbligatorio di conciliazione, come nelle controversie di lavoro), secondo cui ''la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma del!' art. 443 cod.proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli art!. 24 e 111, secondo comma, Costo e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.