Ricorso per Cassazione: quando depositare la procura notarile del legale rappresentante

Ricorso per Cassazione: quando depositare la procura notarile del legale rappresentante
Lunedi 18 Dicembre 2023

Nel caso in cui i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di Cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso.

Non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 33613/2023, pubblicata il 1 dicembre 2023.

IL CASO: Una compagnia aerea russa veniva condannata dal Giudice di Pace al pagamento in favore di un passeggero di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni derivanti dal ritardo aereo di un volo Mosca - Milano oltre ai danni, ivi compreso il danno morale, derivanti dalla ritardata consegna del bagaglio sia durante il volo di andata sia durante il volo di ritorno.

La decisione di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di appello proposto dalla compagnia area.

Pertanto, quest’ultima, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per cassazione.

Nel resistere nel giudizio di legittimità, preliminarmente, il passeggero eccepiva l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore della compagnia aerea per il giudizio di cassazione quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile di colui che aveva conferito il mandato al difensore per proporre il ricorso per cassazione.

LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver ricordato, come affermato dalle Sezioni Unite, che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito, ha ritenuto fondata l'eccezione formulata dal controricorrente dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della società ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti.

Gli Ermellini hanno osservato che:

- in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo;

- l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l'impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell'esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale;

- qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all'interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale;

- la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa. Il principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto.

caso diverso, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la società, non in ragione di una previsione statutaria - verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese - , bensì in forza di un'apposita delega conferitagli dal legale rappresentante;

nel caso esaminato, hanno concluso, era onere della ricorrente depositare la procura notarile, che non è stata prodotta né con il deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria difensiva, a supporto delle ragioni ivi sostenute.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 33613 2023

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