Ricorsi previdenziali e soccombenza: presupposti per l'esenzione delle spese di giudizio

Ricorsi previdenziali e soccombenza: presupposti per l'esenzione delle spese di giudizio
Giovedi 28 Maggio 2020

Secondo quanto disposto dall’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 4, comma 42 della legge n. 183/2011, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salva l’ipotesi di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. L’interessato che si trova nelle suddette condizioni deve formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si deve impegnare a comunicare, fino a che il processo non sia definito, ogni variazione rilevante ai fini del limite di reddito verificatosi nell’anno precedente.

Ai fini della sua efficacia come deve essere formulata e cosa deve contenere la suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9412/2020, pubblicata il 21 maggio 2020.

IL CASO: La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un cittadino nei confronti dell’INPS teso ad ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui all'art. 38 della L. n. 448 del 28/12/2001. Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la decisione di primo grado veniva riformata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dall’ente previdenziale. La Corte territoriale condannava, altresì, il ricorrente originario al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, ritenendo inefficace la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali inserita nelle conclusioni dell'atto introduttivo, in quanto non sottoscritta dalla parte. Pertanto, il soccombente interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ed assumendo di aver dichiarato, nell'atto introduttivo del giudizio, di trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 42, comma 11, del D.L. 269/2003, e di aver altresì depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificati nell'anno precedente e che la dichiarazione sostitutiva era stata debitamente richiamata nelle conclusioni del ricorso ed era stata sottoscritta dalla parte di persona.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto non corretta la decisione impugnata, non essendosi la Corte di Appello adeguata ai seguenti principi di diritto:

1. l'art. 152 disp. att. c.p.c. non impone alla parte ricorrente l'indicazione specifica nella prescritta dichiarazione sostitutiva del quantum del reddito percepito, come risulta dal richiamo ai soli commi 2 e 3 dell'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 e non anche al comma 1, comma che, nel disciplinare il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, esige invece espressamente che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato contenga «la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76>> (Cass. 29/11/2016, n. 24303; Cass.27/2/2019, n. 5783; Cass. 8/3/2019, n.6754);

2. è efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. 26/07/2011, n. 16284; Cass. 29/11/2016, n. 24303).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.9412/2020

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