Qualche tempo fa abbiamo segnalato una decisione del tribunale di Pavia, che disattendendo l'orientamento prevalente, autorizzava direttamente il creditore alla ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.
In data 19/03/2015 il Presidente di un altro Tribunale, quello di Vicenza, ha diramato in via preventiva agli uffici giudiziari e all'Ordine degli Avvocati, una circolare di segno decisamente contrario, nella quale evidenzia come l'applicazione dell'art. 492 bis c.p.c., che consente la ricerca dei beni pignorabili nelle banche dati, dipenda dall'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 155 quater disp. Att. c.pc., che ad oggi non sono stati emanati.
Conseguentemente, uniformandosi all'orientamento già espresso da altri Tribunali, anche il Tribunale di Vicenza ritiene inammissibili le istanze presentate a norma degli art. 492 bis cpc: per avere l'autorizzazione all'accesso diretto alle banche il creditore dovrà quindi documentare il mancato funzionamento della modalità di accesso a mezzo ufficiale giudiziario.
Inoltre, si precisa nella circolare, tale tipologia di accesso potrà riguardare solo le procedure nelle quali il pignoramento è stato notificato dall'11/12/2014, data in cui è entrata in vigore la L 162/2014.
Altra sentenza conforme: