Riassunzione del processo e contributo unificato: la cassazione chiarisce

Riassunzione del processo e contributo unificato: la cassazione chiarisce
Martedi 17 Aprile 2018

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8912 del 11/04/2018 torna ad occuparsi della problematica connessa al pagamento di un nuovo contributo unificato in caso di riassunzione di un processo avanti al giudice dichiarato competente.

Il caso: M.B. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia la cartella esattoriale con cui le veniva chiesto il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa istaurata davanti al giudice di Pace di Forlì e poi traslata per competenza al Tribunale della città, eccependo la non debenza del contributo preteso - per la causa avanti al Gdp- per avere essa ricorrente pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul motivo che la M. aveva pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale e che "non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale".

Tale decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Il Ministero ricorre in Cassazione, deducendo, tra i vari motivi, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 115 del 2002, degli artt. 9 e 14, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione errato nel ritenere che il contributo unificato da versarsi per la pretesa azionata davanti al Giudice di Pace non fosse dovuto avendo la M. pagato il contributo unificato per la nuova iscrizione della causa a ruolo davanti al Tribunale ove la causa era stata riassunta a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace.

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, disattende l'interpretazione fornita dai giudici di primo e secondo grado ed sserva:

- il D.P.R. n. 115 del 2002, art.9, comma 1, (Testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall'art. 10";

- la lettera della legge correla il contributo alla "iscrizione a ruolo",

- il contributo ha la funzione di coprire il "costo" di funzionamento della macchina processuale: nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi;

-  pertanto, alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato;

- peraltro, le parole della legge secondo le quali il contributo è dovuto "per ciascun grado del giudizio" non contrastano con quanto precede posto che esse significano che il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso;

- infine, non è corretto affermare che  non si può pretendere il pagamento del contributo "due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale", in quanto l'indubbia identità tra processo riassunto e processo svoltosi davanti al giudice incompetente si sostanzia nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale, ma non interferisce con la questione del costo del processo.

Calcolo Contributo Unificato

Tabella Contributo Unificato

Allegato:

Cassazione civile Sez. V Sentenza n. 8912 del 11/04/2018

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