Per ritenere sussistente l'interesse ad agire il momento decisivo è la formazione del ruolo.

Per ritenere sussistente l'interesse ad agire il momento decisivo è la formazione del ruolo.
Lunedi 16 Aprile 2018

IL CASO: Un contribuente, nella fattispecie un datore di lavoro impugnava “estratti di ruolo”  contenenti  iscrizioni a ruolo di cartelle di pagamento relative a crediti vantati dall’INPS e che, a suo dire, non gli erano mai state notificate.

L’Ente Impositore (INPS) e la Riscossione Sicilia S.p.A., si costituivano in giudizio  chiedendo che il ricorso venisse rigettato per difetto dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Il Giudice di I° grado  con sentenza depositata il 18/06/2015, non entrando nel merito della questio, si limitava a dichiarava il ricorso infondato perché non supportato da alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.  A sostegno della sua decisione citava la sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 1837 del 2010), secondo cui il principio dell'interesse di cui all'art. 100 cit. “nega ingresso alle azioni giudiziarie insuscettibili di risolversi in un vantaggio concreto ed attuale di chi le propone” dal momento che “il ruolo è un semplice atto interno all'Amministrazione” (cfr. Cass. n. 6610 del 15/03/2013) ed a conferma (cfr  Cass. n. 6395 del 19/3/2014)  è possibile operarne l’impugnazione soltanto a seguito della notifica dell’atto concretamente impositivo della pretesa creditoria iscritta, mancando altrimenti un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che mai è venuta ad esistenza. 

Secondo il giudice di prime cure, inoltre  l’azione proposta  non configurerebbe una opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, perché  per come  è anche stato affermato  dal ricorrente non è successiva  alla notifica della cartella esattoriale ma ad opera di un apposita richiesta di accesso all’estratto di ruolo.

Tuttavia non configurerebbe neanche una opposizione all’esecuzione perché non finalizzata a contrastare un atto  con il quale è stata preannunciata una azione esecutiva  nei suoi confronti. Secondo il ragionamento logico giuridico del  giudice di I° grado l’azione intrapresa dal ricorrente,  si doveva qualificare come una  mera azione di accertamento negativo del credito perché non veniva impugnata unitamente all’ estratto di ruolo anche una richiesta di adempimento ( avviso di intimazione).

Il solo fatto di essere indicato come debitore di un’ obbligazione pecuniaria che si presume illegittima non determinerebbe alcun interesse ad agire in sede processuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c., poiché la condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c. è la rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto  che appalesa  una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo di un diritto ed il mancato esercizio della giurisdizione comporterebbe un danno per l'attore (Cfr Cass. 2007/24434).  In buona sostanza il ricorrente per sollevare  eccezioni sulla legittimità della procedura di  riscossione delle somme oggetto delle cartelle oppure eccezioni in ordine alla sussistenza del debito in occasione della ricezione della cartella di pagamento o degli atti ad essa successivi  indirizzati precipuamente ad esternare al contribuente la  pretesa creditoria ( es: intimazioni di pagamento),  oppure  proporre una  opposizione  innanzi ad “un’azione esecutiva” di aggressione del patrimonio del ricorrente.

Infine, in relazione alle spese del giudizio, per la natura controversa delle questioni, il giudice di primo grado compensava le spese del giudizio.

Il ricorrente impugnava la sentenza di I° grado  innanzi la Corte di Appello di Palermo, per diversi ordini di motivi quali:  1) errata interpretazione sull’interesse ad agire; 2) mancata valutazione delle prove esibite in relazione alle   notifiche delle cartelle di pagamento ed irregolarità  e nullità delle notifiche delle cartelle di   pagamento; 3) carenza di motivazione  sulla decadenza dal diritto/potere  di richiedere le  somme iscritte  tardivamente.

La Corte di Appello di Palermo,  con sentenza pubblicata in data 07/07/2017 accoglieva solo il primo motivo dell’impugnazione, confermando la sentenza di I° grado impugnata nella parte in cui respingeva l’opposizione, seppur con una diversa motivazione. La Corte d’Appello in relazione al  primo motivo proposto in Appello individuava l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., del contribuente, interesse ad agire, che, secondo il  giudice di I° grado, non supportava  né legittimava l’azione del contribuente.

LA DECISIONE: Il Giudice  di II° grado, la Corte di Appello di Palermo,  investita dalla questio , in relazione al I° motivo, che riteneva fondato, citava   la Suprema Corte, premettendo che “l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile altrimenti senza l'intervento del giudice”  e che “esso presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto” (cfr Cass.Sez. L, Sentenza n. 22724 del 04/10/2013), individuava nell’ estratto di ruolo, anche se atto interno dell'Amministrazione, il  mezzo  fondamentale della riscossione, perchè in esso viene indicato  il periodo d'imposta  a cui  l'iscrizione si riferisce, l'imponibile, i versamenti e l'imposta effettivamente dovuta, gli interessi e le sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, pertanto porta a conoscenza del debitore una serie di notizie che appaiono fondamentali.  

Ed il momento decisivo dal quale inizia ad  instaurarsi  il rapporto giuridico di riscossione è la formazione del ruolo e non  quello della notificazione della cartella esattoriale, che invece è il solo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore.

Quindi nel momento in cui il  dipendente addetto all'ufficio  consegna al contribuente copia dell'estratto del ruolo, il contribuente sarà  legittimato ad impugnarlo assurgendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi. ( cfr.  S.U. n.16412/07,  Sez. 6 , Ordinanza n. 2248 del 03/02/2014 - Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 e  n. 724/10) L’iscrizione a ruolo, altri non è che “ l’esteriorizzazione della pretesa impositiva, idonea a creare una situazione di incertezza e presupposto di un pregiudizio già immanente nella sfera giuridica dell’interessato, vi è un interesse concreto ed attuale a provocare un accertamento negativo di siffatta pretesa”.   

Pertanto, il giudice di Appello reputava fondato, sotto il profilo dell’interesse ad agire, il primo motivo di gravame.

Allegato:

Corte Appello Palermo sentenza n.535/2017

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