Cassazione civile Sez. V Sentenza n. 8912 del 11/04/2018

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Martedi 17 Aprile 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. MONDINI Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10783-2012 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M.B., CANCELLERIA UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FORLI';

- intimati -

Nonchè da:

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZAULI giusta delega a margine;

- controricorrente incidentale - contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CANCELLERIA UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FORLI';

- intimati -

avverso la sentenza n. 23/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato PALATIELLO che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e assorbimento del ricorso incidentale;

udito per la ricorrente l'Avvocato GIZZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale.

Svolgimento del processo

1. M.B. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia sia la cartella esattoriale con cui le veniva chiesto il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa istaurata davanti al giudice di Pace di Forlì e poi traslata per competenza al Tribunale della città, sia il conseguente preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo, notificatole dall'agente per la riscossione Equitalia Romagna s.p.a., eccependo la non debenza del contributo preteso per avere essa ricorrente pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale e la non sequestrabilità del veicolo in quanto destinato al trasporto di soggetto portatore di handicap. 2. L'adita commissione tributaria provinciale di Forlì rigettava la richiesta del Ministero della Giustizia d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, rigettava altresì l'eccezione del medesimo Ministero di incontestabilità del contributo per essere ormai divenuta definitiva la cartella solo tramite l'impugnazione della quale il contributo avrebbe potuto essere contestata, e accoglieva il ricorso sul motivo che la M. aveva pagato il contributo al momento della iscrizione della causa davanti al Tribunale e che "non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di Pace al Tribunale". ...

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