Responsabilità professionale dell'avvocato; presupposti

A cura della Redazione.
Responsabilità professionale dell'avvocato; presupposti

Per verificare il colpevole inadempimento dell'avvocato al mandato ricevuto ed il conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno subito, è necessario effettuare un calcolo probabilistico sull'esito favorevole della decisione.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17414/2019.

Lunedi 2 Settembre 2019

Il caso: M., in proprio e quale erede del coniuge deceduto propone ricorso per Cassazione, avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame proposto da A.R. avverso sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilita' professionale avanzata dalla M. e dal C. nei confronti dell'avvocato, che li aveva difesi in due giudizi (aventi ad oggetto richiesta di assegno di invalidita') risoltisi negativamente.

Nello specifico i ricorrenti avevano conferito all'avvocato mandato alle liti per proporre ricorso nei confronti dell'INPS per il riconoscimento in loro favore dell'assegno di invalidita'; ricorso rigettato in primo grado dal Pretore, per carenza dell'invocata invalidita'; l'appello avverso detta sentenza era stato poi dichiarato inammissibile dal Tribunale perche' proposto fuori termine.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, richiamando sul punto un orientamento ormai consolidato, ribadisce che:

a) l'affermazione di responsabilita' del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attivita' professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attivita' se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;

b) la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attivita' del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilita' del legale.:

c) la responsabilita' dell'esercente la professione forense non puo' affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attivita' professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.17414/2019

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