Se si crea una nuova convivenza, il comodato può essere risolto ad nutum

Se si crea una nuova convivenza, il comodato può essere risolto ad nutum

Con l'ordinanza n. 21785 del 29 agosto 2019 la Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione dell'obbligo di restituzione della casa, in origine concessa in comodato d'uso al figlio ed alla sua compagna, in seguito alla fine della convivenza more uxorio.

Lunedi 2 Settembre 2019

Il caso: B.M. presentava ricorso ex art. 447 bis c.p.c. rappresentando di aver concesso in comodato gratuito al figlio M.F. e alla convivente more uxorio F.L. un appartamento di sua proprietà senza alcun termine di durata per soddisfare le esigenze abitative della famiglia di fatto; successivamente la convivenza era cessata per avere la L. stretto una relazione con un'altra persona e per aver la medesima acquistato un'altra casa in comproprietà col nuovo compagno, detenendo l'immobile ricevuto in comodato solo di notte; che, nel frattempo, ad essa comodante era sopravvenuto un urgente ed imprevedibile bisogno abitativo.

Pertanto la ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare alla L. il rilascio dell'immobile.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per il rilascio dell'appartamento ad nutum non essendo venuta meno la destinazione dell'abitazione a casa familiare e non risultando provato l'urgente ed imprevedibile bisogno della comodante.

La Corte territoriale accoglie l'appello, ritenendo che, in mancanza di un termine, il medesimo debba essere stabilito, in applicazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto, con riguardo al momento in cui la coppia raggiunga una condizione economica adeguata e sufficiente per provvedere all'abitazione familiare in modo autonomo, di guisa da potersi configurare il diritto del comodante alla restituzione ad nutum: la comodante ha quindi diritto alla restituzione dell'immobile senza alcun onere di giustificazione ai sensi dell'art. 1809, II co. c.c.

F.L. ricorre in Cassazione, lamentando che:

- la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che il contratto di comodato intercorrente tra le parti in causa, pur essendo volto a soddisfare le esigenze della famiglia di fatto, dovesse essere ascritto al genus del contratto di comodato precario, con la conseguente possibilità per il comodante di esigere la restituzione del bene ad nutum;

- la suddetta tesi peraltro contrasterebbe con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che esclude, nel caso di comodato concesso per l'abitazione di un nucleo familiare, la possibilità del recesso ad nutum.

La Corte, nel respingere il ricorso, precisa quanto segue:

  • è vero che il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari è stato equiparato al comodato a tempo indeterminato, a condizione che siano tutelate le superiori esigenze della famiglia anche di fatto;

  • però questo indirizzo giurisprudenziale appare nel tempo mitigato dall'esigenza di valutare, fattispecie per fattispecie, i singoli interessi in effetti in contrasto, ed in alcuni casi il tralatizio orientamento che vede il collegamento del comodato alle esigenze della famiglia è stato rivisto alla luce della scomposizione dell'originario nucleo familiare e della possibilità che se ne crei uno nuovo;

  • in tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum;

  • nel caso in esame, le caratteristiche concrete del rapporto quali dedotte in giudizio fanno invece propendere per la cessazione del comodato in ragione del venir meno della reale destinazione della casa concessa alla ricorrente per esigenze familiari;

  • è infatti pacifico che la ricorrente ha ricreato un nuovo nucleo familiare con altra persona e con questa nuova persona ha anche acquistato un nuovo immobile nel quale ha trasferito la propria casa;

  • il giudice, chiamato a valutare, sulla base dell'esecuzione in buona fede del contratto, quale debba essere il termine oltre il quale la durata del comodato diventa priva di una causa apprezzabile e meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ha correttamente attribuito rilievo decisivo all'avvenuto acquisto di un nuovo immobile da parte della ricorrente con il nuovo compagno, il che implica logicamente la dissoluzione del nucleo familiare beneficiario e l'obbligo di restituzione del bene.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.21785/2019

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