Responsabilità per bagaglio smarrito: normativa e giurisprudenza in materia

A cura della Redazione.
Responsabilità per bagaglio smarrito: normativa e giurisprudenza in materia
Lunedi 22 Luglio 2019

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18320/2019, pronunciandosi in un caso di smarrimento del bagaglio, chiarisce a quale soggetto, tra il vettore aereo e la società di handing che l'ha preso in consegna, debba essere imputata la responsabilità.

Il caso: S.P. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Francavilla Fontana la B. Airlines S.p.A. per sentirne dichiarare la responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati dallo smarrimento e dal danneggiamento del proprio bagaglio avvenuto lungo la tratta aerea.....; la convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilità del fatto imputabile alla compagnia di handling degli aeroporti di R. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Brindisi, adito in sede di appello dal P. accoglieva il motivo relativo all'erronea declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Francavilla Fontana e, decidendo nel merito, rigettava l'appello, ritenendo che

  • non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità della compagnia aerea B. Airlines, primo vettore, per i danni derivanti dallo smarrimento e dal danneggiamento del bagaglio: infatti il medesimo era stato affidato dalla compagnia stessa al soggetto incaricato della custodia dei bagagli presso l'aeroporto di B., successivamente alla handling di R. e poi ancora ad altro vettore M., che lo aveva preso in consegna fino ad O., sicché era impossibile stabilire chi fosse responsabile per il suo smarrimento.

    P. ricorre in Cassazione che, pur dichiarando inammissibile il ricorso, - in quanto il ricorrente solleciterebbe, in sostanza, questa Corte ad una rivalutazione degli elementi di prova, attività istituzionalmente riservata al giudice del merito – in astratto ritiene il motivo fondato; per la Corte, infatti:

    - la responsabilità del vettore per ritardata consegna del bagaglio avrebbe dovuto essere affermata dal giudice, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul danno da vacanza rovinata, in base alla Convenzione di Varsavia, secondo la quale il vettore è responsabile del danno risultante dal ritardo, ed anche in base alla Carta dei Diritti del passeggero che riconosce la responsabilità al vettore e non anche alla società di handling;

    - se in base all’articolo 1218 del Codice civile, esiste un rapporto contrattuale tra il viaggiatore e il vettore, sarà quest’ultimo l’unico responsabile degli eventuali danni salvo che, annota la Convenzione di Montreal, provi di aver adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitarli:

    - il danno è di tipo esistenziale, trattandosi di pregiudizio che «altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali della persona, sconvolgendo la sua quotidianità e privandola di occasioni per l’espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno».

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18320/2019

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