I requisiti della lettera di messa in mora per interrompere la prescrizione

I requisiti della lettera di messa in mora per interrompere la prescrizione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16465/2017, pubblicata il 4 luglio 2017, è tornata ad occuparsi degli elementi che un atto o una missiva devono contenere per essere considerati idonei ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione.

Giovedi 27 Luglio 2017

IL CASO: La Corte di Appello, riformando totalmente la sentenza del Tribunale, rigettava per intervenuta prescrizione del diritto, la domanda proposta da una società acquirente di un locale magazzino nei confronti della società venditrice tesa ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti a causa dell’allagamento dei locali dovuto per difetti di costruzione dell’immobile. Secondo la Corte territoriale, la lettera inviata dalla società acquirente alla società costruttrice era priva degli elementi necessari per essere considerata idonea ad interrompere la prescrizione. Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per Cassazione la società acquirente la quale deduceva la violazione degli art. 1219 e 2943 c.c., non avendo il giudice di secondo grado riconosciuto carattere interruttivo della prescrizione alla lettera inviata alla società costruttrice.

LA DECISIONE: Come è noto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 c.c. “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore..……”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento ha osservato che, secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di Legittimità “, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest’ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debititore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 24656 del 3/12/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015)”.

In virtù delle suddette osservazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per l’esame del gravame principale, ritenendo che nel caso esaminato, nella lettera inviata dalla società acquirente alla società costruttrice erano rinvenibili tutti gli elementi necessari per la configurabilità della natura interruttiva della prescrizione. Infatti nella missiva:

1. Era stato specificato quale fosse l’evento dannoso e quali erano le cause che lo avevano determinato, nonché il fatto che era imputabile alla condotta della società costruttrice;
2. Era stata invitata la società costruttrice a prendere contatto con la società acquirente al fine di effettuare un riscontro dei danni e verificare se vi era la possibilità di addivenire a una soluzione conciliativa della vertenza;

3. Era stata avvisata la società costruttrice che in difetto la società acquirente si sarebbe rivolta all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI -3 Ord del 04/07/2017 n.16465

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