Cassazione civile Sez. VI -3 Ord del 04/07/2017 n.16465

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Giovedi 27 Luglio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25886/2015 proposto da:

LE ANTINE SNC (P.I. (OMISSIS)), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO MORICHI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO LANFRANCONI;

- ricorrente -

e contro

CANOVA COSTRUZIONI SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2005/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Svolgimento del processo

- La Corte d'appello di Milano, con sentenza 11.5.20125 n. 2005, accogliendo il gravame incidentale proposto da Canova Costruzioni s.r.l. in liquidazione, e rigettando (recte dichiarando assorbiti) i motivi del gravame principale proposto da Le Antine s.n.c., in totale riforma della decisione impugnata, rigettava per intervenuta prescrizione del diritto la domanda della società di persone -acquirente dalla società costruttrice Canova C. s.r.l. di un locale magazzino - volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza ad allagamento dei locali verificatosi nell'anno 2001 e dovuto a difetti di costruzione dell'immobile, ritenendo che la lettera inviata alla danneggiata in data 15.2.2005 non integrasse gli elementi dell'atto di intimazione interruttivo della prescrizione.

- La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione, con due motivi, da Le Antine s.n.c. con atto notificato a Canova Costruzioni s.r.l. presso il difensore domiciliatario in data 28.10.2015. - La società intimata non ha svolto difese; ...

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