Inesistente e non nulla la notifica di un atto giudiziario restituito al mittente con esito negativo per errore nell’indicazione del numero civico del destinatario
Lunedi 31 Ottobre 2022 |
La stragrande maggioranza delle notifiche degli atti giudiziari oggi viene eseguita a mezzo della posta elettronica certificata (PEC). Non sempre però tale modalità di notifica è utilizzabile. Si pensi ad esempio alla notifica di un atto da eseguire nei confronti di una persona fisica e/o di soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata.
Pertanto, in questi casi, il notificante deve necessariamente ricorrere al metodo tradizionale e quindi avvalendosi degli ufficiali giudiziari e/o del servizio postale.
Che succede se nella relazione di notifica il mittente indica un numero civico errato del destinatario e l’atto e/o il plico vengono restituiti al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto all’indirizzo”? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 30637, pubblicata il 18 ottobre 2022.
IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Cassazione riguarda il ricorso promosso dall’Inps contro una sentenza emessa dalla Corte di Appello che confermava la decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva riconosciuto ad una signora il diritto alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata Inps a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell'età pensionabile e non da quello di presentazione della domanda amministrativa, nonché un supplemento di pensione.
La controricorrente, nel resistere all’impugnazione promossa dall’ente previdenziale, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività essendo proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ.
Nel caso esaminato, l’INPS aveva consegnato all’ufficiale giudiziario il ricorso per cassazione l’ultimo giorno utile e il plico era stato restituito con la dicitura destinatario “sconosciuto in via…….n…….”. Venuto a conoscenza dell’esito negativo della notifica, l’ente previdenziale aveva subito riattivato il procedimento notificatorio effettuando una nuova notifica all’indirizzo esatto.
LA DECISIONE: La Cassazione ha accolto l’eccezione della resistente e nel dichiarare il ricorso inammissibile in quanto proposto tardivamente oltre il termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione”( tra le tante Cass. nr. 40724/2021; Cass., sez.un., nr. 7607 del 2010 2016).
Nel caso di specie, hanno evidenziato gli Ermellini, l’errore era addebitabile esclusivamente alla responsabilità dell'Inps in quanto “l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.
Pertanto, hanno concluso, la ripresa dell’attività notificatoria da parte dell’INPS non poteva essere giustificata da ragioni a quest’ultima non imputabili, difettando i presupposti per l'operatività del meccanismo di riattivazione del procedimento notificatorio, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr.14594 del 2016, seguita da altri arresti giurisprudenziali di legittimità, per il caso di notifica non andata a buon fine.
Ricordiamo che le Sezioni Unite hanno affermato che il codice non contempla in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, la categoria della «inesistenza»" Pertanto, la nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione.
Secondo le Sezioni Unite, la notifica si considera inesistente, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
I suddetti elementi sono stati identificati:
a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita;
E’ esclusa solo l’ipotesi in cui l'atto viene restituito puramente e semplicemente al mittente. In questi casi, la notifica si considera semplicemente tentata ma non compiuta e, quindi, in definitiva, omessa.
Cassazione civile sentenza n.30637 2022