Il caso riguarda un pedone che, nel mentre attraversava la strada in prossimità di un attraversamento pedonale, veniva investito dalla vettura condotta da S.A., assicurata con la Ras s.p.a..
La sua domanda di risarcimento dei danni veniva rigettata sia in primo grado che in appello.
In particolare, il giudice di appello confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto il conducente esente da ogni responsabilità, in considerazione del fatto che nessuna violazione delle norme sulla circolazione stradale gli poteva essere addebitata, dal momento che, pur avendo a suo favore il semaforo indicante luce verde, aveva comunque tentato di arrestare immediatamente la vettura allorchè il pedone aveva attraversato la strada, di corsa, repentinamente e imprevedibilmente (dopo che in un primo tempo si era fermato a metà carreggiata), nonostante il semaforo relativo all'attraversamento pedonale segnalasse la luce rossa.
Il pedone ricorre in cassazione lamentando la violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, n. 2 e art. 191, in quanto la corte d'appello non aveva applicato la norma che impone all'automobilista non solo di rallentare, ma anche di fermare l'automezzo in vista di un pedone che si trovi sulla sua traiettoria di marcia.
Peraltro, in punto di imprevedibilità del comportamento del pedone, il ricorrente osserva che il conducente della vettura aveva davanti a sè un tratto rettilineo di oltre quaranta metri: pertanto ben avrebbe potuto vedere davanti a sé il pedone e valutarne il comportamento ed ipotizzare che lo stesso, dapprima arrestatosi, potesse cambiare idea e scegliere di attraversare nonostante la luce semaforica rossa.
Inoltre la Corte aveva errato nel ritenere che il conducente avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art 2054 c.c, visto che comunque aveva tentato di frenare per evitare di investire il pedone.
La Corte, con la sentenza n. 12721 del 19/06/2015, respinge il ricorso, ritenendo che:
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sè sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, però, il comportamento del pedone ha assunto una efficienza causale esclusiva nel provocare il danno stesso per la sua repentinità e imprevedibilità, mettendo il conducente, per le concrete modalità dei fatti, nella impossibilità di evitare l'incidente.