Danno biologico: scendono gli importi per il 2015

Decreto 25 giugno 2015, GU Serie Generale n.162 del 15/7/2015.
A cura della Redazione.
Danno biologico: scendono gli importi per il 2015
Martedi 21 Luglio 2015

Con Decreto Ministeriale del 25 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, sono stati adeguati gli importi relativi al risarcimento del danno biologico di lieve entità per lesioni fino a 9 punti di invalidità (c.d. lesioni micropermanenti).

Gli importi diminuiscono dello 0,3% in ragione della deflazione in atto che vede l'indice Istat di Aprile 2015, utilizzato come riferimento per l'adeguamento annuale, inferiore rispetto all'indice di aprile 2014.

In pratica il primo punto di invalidità (punto base) scende da € 795,91 a € 793,52 mentre l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta passa da € 46,43 a € 46,29.

Questo ultimo adeguamento erode quasi completamente l'aumento di mezzo punto percentuale dello scorso anno ed è la prima volta che gli importi subiscono una riduzione.

In base a questo nuovo aggiornamento abbiamo aggiornato le tabelle del danno biologico e la relativa applicazione di calcolo.

 

Questo il testo del decreto


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 giugno 2015

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015
(GU n.162 del 15-7-2015)


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita' produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:


settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015
Il Ministro: Guidi

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