La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28106 del 5/11/2018 si pronuncia in merito alla validità o meno della costituzione del convenuto in caso di omesso contestuale deposito della procura alle liti.
Martedi 13 Novembre 2018 |
Il caso: Unicredito Italiano SpA (poi Unicredit SpA) proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale aveva ingiunto alla società il pagamento di 42.895,47 Euro in favore di M.L., per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell'importo dovuto.
M.L. tra l'altro eccepiva l'inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti.
Il Tribunale rigettava l'eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società a pagare Euro 7.900, compensando le spese del giudizio. M.L. impugnava la sentenza di fronte alla Corte d'appello che rigettava l'impugnazione e confermava la sentenza impugnata.
M.L. propone quindi ricorso per Cassazione, lamentando violazione e/o omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.: la Corte d'appello, secondo il ricorrente, ha errato laddove ha omesso di verificare che la procura alle liti avesse data certa, anteriore al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, e ha poi addossato al ricorrente l'onere di dimostrare il momento di rilascio di tale procura, così disapplicando l'art. 125, comma 2, a norma del quale "la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata".
Nel caso di specie, in particolare, Unicredito non aveva prodotto, nel momento dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione, alcuna procura alle liti, neppure in copia; l'originale della procura, rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, ma priva di data era stato depositato, a seguito dell'eccezione di controparte, soltanto alla prima udienza.
La Suprema Corte, nell'accogliere l'impugnazione, precisa quanto segue:
- secondo l'orientamento di questa Corte, è valida la procura al difensore rilasciata dall'opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, così come prescrive l'art. 125 c.p.c., comma 2;
- in particolare, la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa deve ritenersi valida a condizione che il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio;-
- nel caso di specie, ove il documento non è stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si è quindi avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, deve essere chiuso in rito.
Esito: accoglimento del ricorso.
Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018