Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere -
Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13892/2014 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO N.10, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SANTUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SANZO;
- ricorrente -
contro
UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1526/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
Unicredito Italiano SpA (poi Unicredit SpA) proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società il pagamento di 42.895,47 Euro in favore di M.L., per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell'importo dovuto; M. tra l'altro eccepiva l'inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti. Il Tribunale rigettava l'eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società a pagare Euro 7.900, compensando le spese del giudizio.
M. impugnava la sentenza di fronte alla Corte d'appello di Milano, che - con sentenza 9 aprile 2013, n. 1526 - ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza M.L. ricorre per cassazione.
Unicredit SpA resiste con controricorso.
Il ricorrente e la controricorrente hanno entrambi depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter