Sommario: 1. Considerazioni preliminari. 2. Le fattispecie esaminate dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale. 3. Mutamento di competenza per connessione. 4. Competenza per connessione e le posizioni della Cassazione. 5. Incompetenza per materia per eccesso e giudice di pace. 6. Considerazioni conclusive.
Martedi 13 Novembre 2018 |
1. Considerazioni preliminari.
La connessione, al fine di favorire il simultaneus processus, può determinare lo spostamento di competenza da un giudice ad altro.
Il problema di cui tratteremo in queste brevi note è lo spostamento di competenza dal giudice di pace a un giudice superiore. Qui è bene precisare che il procedimento penale davanti al giudice di pace è un procedimento speciale che, in talune circostanze, può derogare rispetto alle norme contenute dal codice di procedura penale. Intanto va sottolineato che lo spostamento per connessione, per quanto riguarda il procedimento davanti al giudice di pace, può avvenire, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 274/2000, solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Ma nel corso del processo possono verificarsi situazioni di non facile soluzione, come nelle ipotesi, non infrequenti, che, durante lo sviluppo processuale, (a) il giudice superiore sia costretto a riqualificare il fatto-reato, che ha determinato la vis actrattiva, o (b) nel caso di assoluzione in ordine al reato di competenza del giudice superiore, che ha determinato la visa actrattiva di una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace. In queste situazioni qual è la soluzione?
La Corte Suprema di Cassazione – Quinta Sezione Penale – con due ordinanze, la n. 35292 e la n. 35293, entrambe depositate il 24 luglio 2018, ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni: a) se “in caso di riqualificazione del fatto giudicato dal Tribunale, così ricondotto ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, il Giudice debba dichiarare l'incompetenza ai sensi dell'art. 48 dlgs 274/2000 e disporre la trasmissione degli atti al PM”; b) se “in caso di assoluzione dal reato di competenza del Tribunale, che ha determinato la vis actrattiva di una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, il Giudice debba dichiarare l'incompetenza ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 274/2000 e disporre la trasnissione degli atti al PM”.
2. Le fattispecie esaminate dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione Quinta Penale
La prima fattispecie, quella esaminata dall'ordinanza n. 35292, riguarda la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni ex art. 582 c.p., così riqualificato il reato di lesioni gravi in origine contestato.
La seconda fattispecie, quella esaminata dall'ordinanza n. 35293, riguarda la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva riformato la decisione di primo grado di condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis e lesioni personali ex art. 582 c.p., assolvendolo dal primo reato perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena e riducendo l'entità del risarcimento del danno per il delitto di lesioni.
3. Mutamento di competenza per connessione
Il tema affrontato nelle due ordinanze è quello del mutamento di competenza per connessione. La questione qui posta riguarda gli effetti della connessione in ordine alla competenza del giudice di pace. Al riguardo occorre esaminare l'art. 48 del D.Lgs. 274/2000 in relazione agli artt. 23 e 521, comma 1, c.p.p., questione sulla quale la Sezione Quinta della Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale.
Orbene, l'art. 48 del d.lgs. n. 274/2000 si occupa dell'ipotesi in cui una regiudicanda appartenente alla competenza del giudice di pace penda davanti ad altro giudice (Tribunale, Corte d'Appello, Corte d'Assise) al di fuori dei casi consentiti (connessione e ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274/2000). In tali casi il giudice presso cui penda la causa di competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili dal giudice di pace competente.
Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 274/2000, primo comma, la competenza del giudice superiore rispetto a reati di competenza del giudice di pace è riconosciuta solo nell'ipotesi in cui ricorra la connessione derivante dalla commissione di più reati con una sola azione od omissione, dovendosi escludere l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 21357/2005; Cass. penale, sez. I, n. 14679/2008).
L'art. 23, comma 2, del c.p.p. statuisce: “Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1”.
Principio condiviso da una parte della giurisprudenza di Cassazione, secondo cui (Cass. penale, sez. V, 06/03/2007, n. 13827) l'incompetenza derivante da connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice può essere rilevata o eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, come nel procedimento avanti il giudice di pace, subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (cfr. Cass. penale, sez. V, 6 marzo 2007, n. 13827 Cass. penale, sez. III, 5 febbraio 2014, n. 21257).
4. Competenza per connessione e le posizioni della Cassazione
Dunque, secondo un indirizzo della Suprema Corte, nel caso in cui il reato appartenga alla cognizione di un giudice di competenza inferiore (incompetenza per eccesso), l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, in primo grado, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., comma 1, cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. In conclusione, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, il disposto dell'art. 48 d.lgs. 274/2000 non può derogare al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace, ma la sua funzione sarebbe solo quella di dichiararla con sentenza trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace.
Di segno opposto è Cass. penale, sez. V, 7 aprile 2014, n. 43486, secondo la quale, richiamandosi all'art. 48 del citato D. Lgs. 274, l'incompetenza del giudice superiore può essere rilevata d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento. Ergo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, deve dichiararlo con sentenza e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Va rilevato che la competenza del giudice superiore per i reati che in origine rientrebbero nella competenza del giudice di pace è riconosciuta solo nel caso di concorso formale, ipotesi che si verifica, nella specie, quando i reati siano stati commessi con una sola azione od omissione (art. 6 D.Lgs. n. 274/2000).
5. Incompetenza per materia per eccesso e giudice di pace.
I dubbi ci sono e vanno affrontati.
Le ipotesi che potrebbero verificarsi sono le seguenti.
Ipotesi n. 1. - Il giudice superiore si trova a decidere, per errore, su un reato di competenza del giudice di pace. In questo caso il giudice deve dichiarare la sua incompetenza e trasmettere gli atti al PM.
Ipotesi n. 2. - Il giudice superiore si trova a decidere su reati connessi, di cui uno di propria competenza e l'atro di competenza del giudice di pace. Nel caso in cui, per sviluppi processuali, l'imputato dovesse essere assolto dal reato di competenza del giudice superiore che aveva esercitato la vis actractiva quest'ultimo (il giudice superiore) dovrebbe dichiarare la propria incompetenza con sentenza e trasmettere gli atti al PM.
Ipotesi n. 3. - In esito agli sviluppi processuali, ove il reato che ha esercitato la vis actractiva dovesse essere derubricato il giudice dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti al PM.
Sulle questioni testè esemplificate vi è un contrasto di giurisprudenza.
Pertanto, la Sez. V della Corte di Cassazione, con le due sopracitate ordinanze, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Con la prima ordinanza (n. 35292) la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione pone il seguente quesito: se “in caso di riqualificazione del fatto giudicato dal Tribunale, così introdotto ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, il Giudice debba dichiarare l'incompetenza ai sensi dell'art. 48 dlgs 274/2000 e disporre la trasmissione degli atti al PM”.
Per la Quinta Sezione, dunque, rispetto ai principi generali posti dagli articoli del codice di procedura penale in tema di rilevabilità della competenza per eccesso sopra citati è importante che sia accertata la natura della norma di cui all'art. 48 d.lgs. 274/2000, da cui dipende la soluzione in ordine ai limiti di deducibilità dell'incompetenza per materia in favore del giudice di pace.
Con la seconda ordinanza (n. 35293) la questione demandata alle Sezioni Unite è: se “in caso di assoluzione dal reato di competenza del Tribunale, che ha determinato in via actrattiva di una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, il Giudice debba dichiarare l'incompetenza ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 274/ e disporre la trasmissione degli atti al PM”.
Nel primo caso, come si vede, si tratta di un fatto che il tribunale, giudice di primo grado, ha operato una diversa qualificazione giuridica del reato che era di propria competenza, trasformandolo in contestazione di competenza del giudice di pace.
Nel secondo caso, invece, si tratta di reati connessi, di cui uno (contestato ex art. 612 bis cp) di competenza del tribunale e l'altro (contestato ex art. 582 cp) di competenza del giudice di pace. Il giudice di appello annullava il primo reato di competenza del Tribunale e decideva la causa condannando l'imputato solo per il reato di competenza del giudice di pace.
Nelle ordinanze in esame viene posto il problema riguardante la natura dell'interpretazione e qualificazione dell'art. 48 D.Lgs. 274 in ordine ai principi generali posti nel codice di rito. Dalla soluzione della questione concernente la natura del citato art. 48, che stabilisce che la competenza del giudice di pace sia dichiarata in ogni grado e stato del processo di pende la soluzione dei dubbi espressi dalla Sezione Quinta Penale, la quale fa riferimento alle contrastanti sentenze della Suprema Corte in materia di competenza per materia per eccesso del giudice di pace.
Dal combinato disposto degli artt. 21 e 23 c.p.p. si evince, in particolare, che l'incompetenza per materia è rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con l'eccezione del caso in cui il reato appartenga alla cognizione di un giudice di competenza inferiore. In tal caso l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, in primo grado, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., comma 1, cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. L'art. 521, comma 1, prevede, poi, che nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza nè risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica. Tale ultima disposizione, espressamente riferita al giudizio di primo grado, trova applicazione anche nel giudizio di appello in forza del richiamo operato dall'art. 598 c.p.p. Risulterebbe irragionevole, del resto, impedire al giudice d'appello la riqualificazione del reato, senza declaratoria di incompetenza per materia, che è invece consentita al giudice di primo grado.
Dal complesso di tali disposizioni discende, dunque, che l'incompetenza per materia, a favore del giudice inferiore, derivante dalla riqualificazione del reato operata con la sentenza di primo grado non può essere dichiarata dal giudice d'appello: sia perchè una tale dichiarazione potrebbe avvenire solo in primo grado, previa tempestiva eccezione di parte, ed è perciò comunque preclusa in grado d'appello; sia perchè essa è espressamente esclusa dall'art. 521, comma 1.
L'esclusione appena delineata trova decisiva conferma nel disposto dell'art. 24 c.p.p., in forza del quale, il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente "quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23, comma 1, ovvero per territorio o per connessione, purchè, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art. 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile".
Sembra, però, che la disciplina testè delineata non possa applicarsi quando il giudice inferiore sia il giudice di pace: una diversa interpretazione contrasterebbe con la norma dettata dal citato art. 48 del D.Lgs. n. 274/2000.
6. Considerazioni conclusive.
La soluzione non è pacifica.
Un primo orientamento giurisprudenziale è nel senso che la norma di cui al citato art. 48 deroga alla disciplina generale relativa alla cosiddetta incompetenza per eccesso e stabilisce che “in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero”. Nello stesso senso è la posizione della Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 252/2010 e n. 144/2011. Secondo questo orientamento l'art. 48 è da considerare disposizione speciale rispetto all'ordinario regime processuale, trattandosi di regime speciale della competenza previsto per i reati di competenza del giudice di pace (ex pluribus Cass. penale, sezione V, n. 43486/2014).
Di diverso orientamento è Cassazione penale, sez. V, n. 13827/2007, secondo la quale l'art. 21, comma terzo, c.p.p., è applicabile, ex art. 2 D.Lgs. 274/2000, anche ai procedimenti davanti al giudice di pace e, pertanto, l'incompetenza deve essere rilevata, a pena di decadenza, entro i termini ordinari (art. 21, comma 2, c.p.p.) e, cioè, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, come nel procedimento davanti al giudice di pace, subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
La soluzione dei problemi proposti è stata demandata al vaglio delle Sezioni Unite, le quali hanno confermato (udienza del 27 settembre 2018), con qualche limite, l'efficacia rafforzata delle norme sulla competenza per materia del giudice di pace. Ma le sentenze delle SSUU non sono state ancora pubblicate. Pertanto, il commento è rinviato alla data del loro deposito.
dr. Raffaele Vairo
Giudice di pace emerito e autore del libro “Il processo penale davanti al Giudice di Pace, UTET, 2008.