Quando alla rinuncia al ricorso per Cassazione non consegue la condanna per lite temeraria

Quando alla rinuncia al ricorso per Cassazione non consegue la condanna per lite temeraria
Lunedi 7 Gennaio 2019

Nel caso in cui il ricorrente in Cassazione dopo aver depositato il ricorso notifica ai controricorrenti, regolarmente costituiti, atto di rinuncia al ricorso e questi dichiarano di non accettarla, non è possibile procedere alla condanna del ricorrente per lite temeraria ai sensi del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.32584/2018, che ha affermato il seguente principio di diritto: “nel giudizio di legittimità, al deposito di rituale atto di rinuncia da parte del ricorrente non può conseguire, nel provvedimento che dichiara l'estinzione, la pronuncia di un provvedimento ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., in quanto le fattispecie da questo regolate involgono una peculiare e non superficiale complessiva valutazione della parte a cui carico quella condanna è richiesta: ciò che, riscontrata la ritualità della rinuncia, è precluso alla Corte per la peculiarità del giudizio dinanzi ad essa, prevalendovi l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità";

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello con la quale la Corte territoriale aveva rigettato il gravame proposto contro la decisione del Tribunale di rigetto della sua domanda tesa ad ottenere il diritto al riscatto di un fondo rustico dallo stesso coltivato e venduto ad un terzo. Successivamente al deposito del ricorso e dopo che i controricorrenti si erano costituiti, il ricorrente, prima dell’udienza camerale, depositava atto di rinuncia regolarmente notificato ai controricorrenti, che dichiaravano di non accettare la suddetta rinuncia e chiedevano, oltre alla condanna del ricorrente alle spese del giudizio anche la condanna ai sensi del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.

LA DECISIONE: la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la rinuncia rituale, evidenziando che in mancanza il ricorso non avrebbe potuto sottrarsi ad una pronuncia di inammissibilità. Pertanto, i giudici di legittimità hanno dichiarato l’estinzione del giudizio con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in dipendenza della soccombenza virtuale.

In merito alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma c.p.c, gli Ermellini hanno rigettato la richiesta sulla scorta del suddetto principio di diritto, evidenziando che la peculiare disciplina della rinuncia nel giudizio di legittimità, statuendo l’art. 391 c.p.c., che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione "può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese", va correttamente interpretata - ai fini della maggiore agevolazione possibile della definizione di quel giudizio, già ad impulso ufficioso, senza ulteriore impegno della Corte e quindi per superiori esigenze di economia processuale - nel senso della limitazione del potere di applicare, della regolamentazione complessiva delle spese di cui all'art. 91 e ss. codice di rito, anche la peculiare norma dell’articolo 96 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 32584 del 17/12/2018

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