Pubblicato sulla G.U. il decreto che introduce i criteri di redazione degli atti processuali

Pubblicato sulla G.U. il decreto che introduce i criteri di redazione degli atti processuali
Martedi 22 Agosto 2023

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023 il Decreto del Ministero della Giustizia recante il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Il decreto prevede che i limiti dimensionali definiti si applicheranno ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Qui di seguito le principali direttive.

1) CRITERI DI REDAZIONE degli atti processuali; in particolare gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento dovranno contenere:

a) intestazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta e della tipologia di atto;

b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche', quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l) valore della controversia;

m) richiesta di distrazione delle spese;

n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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2) LIMITI DIMENSIONALI degli atti processuali:

a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6 per i seguenti atti: atto di citazione e ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, nonche' atti introduttivi dei giudizi di impugnazione:

b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, per i seguenti atti: memorie, repliche e in genere tutti gli altri atti del giudizio;

c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, per le note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non e' necessario svolgere attivita' difensive possibili soltanto all'udienza.N.B.: Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Sono esclusi dai suddetti limiti i seguenti elementi:

a) intestazione b) parti, c) parole chiave, d) estremi del provvedimento impugnato, h) conclusioni, i) indicazione specifica dei mezzi di prova ; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) l'indice e la sintesi dell'atto;

c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

***

DEROGHE ai limiti dimensionali per le controversie che presentano questioni di particolare complessita', anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti; in tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si e' reso necessario il superamento dei limiti.

***

TECNICHE REDAZIONALI: dovranno essere usati i seguenti caratteri:

a) caratteri di dimensioni di 12 punti;

b) con interlinea di 1,5;

c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

N.B. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.

Allegato:

Decreto Ministero Giustizia redazione atti

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