Separazione coniugi: il giudice di appello in sede di reclamo non può pronunciare sulle spese.

A cura della Redazione.
Separazione coniugi: il giudice di appello in sede di reclamo non può pronunciare sulle spese.

La Corte d'appello in sede di reclamo non può condannare la ricorrente al pagamento delle spese in quanto i provvedimenti reclamati sono provvisori e destinati a rimanere assorbiti dalla pronuncia di merito.

Tale principio è ribarido dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22977/2023.

Mercoledi 23 Agosto 2023

Il caso:la Corte d'appello rigettava il reclamo di Mevia avverso il provvedimento presidenziale, riguardo all'ampliamento delle modalita' di permanenza del figlio presso il padre e all'importo dell'assegno, osservando che le statuizioni contestate non erano censurabili in quanto fondate su valutazione adeguata, anche alla luce della relativa provvisorieta'.

Mevia ricorre in Cassazione  denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 708, comma 4, c.p.c., per aver la Corte d'appello condannato la ricorrente al pagamento delle spese, in contrasto con l'orientamento della Cassazione a tenore del quale i provvedimenti reclamati sono provvisori in quanto destinati a rimanere assorbiti dalla pronuncia di merito.

Per la Corte il ricorso è fondato: sul punto ricorda che:

a)  nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiche', trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio;

b) tale conclusione si fonda, essenzialmente, sulla natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex articolo 708, comma 4, c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e sul carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione rispetto al giudizio di separazione personale pendente;

c) malgrado detti provvedimenti conservino caratteristiche proprie, sia rispetto al procedimento cautelare che a quello camerale ex articolo 739 c.p.c., si e' ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa;

d) nel caso in esame, la Corte territoriale, nel decidere il reclamo avverso il provvedimento presidenziale, ha erroneamente statuito sul regime delle spese del procedimento, condannando la reclamante.; ne consegue che l'ordinanza impugnata va cassata.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 22977 2023

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