D.I. provvisoriamento esecutivo:valido il precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorieta’

D.I. provvisoriamento esecutivo:valido il precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorieta’

Ai fini della validità del precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è necessario indicare il provvedimento di esecutorietà.

Lunedi 8 Maggio 2023

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 11376/2023, pubblicata il 2 maggio 2023.

IL CASO: Sulla scorta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che era stato in precedenza notificato, una società provvedeva alla notifica del precetto al debitore. Quest’ultimo proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità del precetto in quanto in esso non era stato indicato il provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo né l’apposizione della formula esecutiva.

Richiamando il secondo comma dell’art. 654 c.p.c, il Tribunale dava ragione al debitore e nell’accogliere l’opposizione dichiarava la nullità del precetto.

Ritenendo errata la decisione del Tribunale, la società creditrice sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato emesso già provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ., per cui il rinnovo della notifica con la formula esecutiva sarebbe un’inutile duplicazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale lo ha accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore con conseguente dichiarazione di validità del precetto.

Nel decidere la controversia gli Ermellini hanno dato continuità al recente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale << Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.>> Cass n. 8870 del 18/03/2022).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 11376 2023

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