Con l’ordinanza n. 2093/2022 pubblicata il 25 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto di precetto su decreto ingiuntivo esecutivo privo dell’indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell’apposizione della formula esecutiva.
Venerdi 28 Gennaio 2022 |
IL CASO: La lite approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dall’atto di precetto che un creditore notificava al debitore sulla scorta di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c..
Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo la violazione del secondo comma dell’art. 645 c.p.c., evidenziando che nel precetto non era stato indicato il provvedimento con il quale il Giudice aveva concesso l'esecutorietà al decreto ingiuntivo ed era stata apposta la formula esecutiva. Il Tribunale ritenendo che il precetto contenesse tutti gli elementi richiesti per la sua validità, rigettava l’opposizione.
Pertanto, il debitore sottoponeva la questione all’esame della Cassazione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal debitore il quale insisteva nella richiesta di nullità del precetto, ritenendolo fondato lo ha accolto e nel decidere nel merito ha dichiarato la nullità del precetto, osservando che:
a) la notifica dell’atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduta da un ulteriore notifica del provvedimento monitorio ma sul creditore incombe l’onere di menzionare nel precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e quello in cui è stata apposta la formula esecutiva, nonché indicare la data della notifica dell'ingiunzione;
b) l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva;
c) è nullo il precetto recante la menzione del numero, della data e dell’autorità, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo dell’indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà;
d) anche se l'omissione relativa alla data di notificazione del decreto ingiuntivo può ritenersi sopperita dall'individuazione "aliunde" del titolo medesimo, la mancanza di specificazione non tanto dell'autorità che ha disposto l'esecutorietà quanto dell'apposizione della formula esecutiva non può essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specificazione non può dirsi sanato per il raggiungimento dello scopo;
e) l’indicazione dell’esecutorietà del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva, sono distintamente previste dal legislatore. Entrambe le menzioni sono previste a garanzia dell’ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.