Mercoledi 2 Dicembre 2015 |
L'attuale testo del decreto è leggermente diverso da quello predisposto dal Ministero nel marzo 2015 (v. articolo pubblicato) e sottoposto all'esame del CNF per l'approvazione: infatti, rispetto alla stesura originaria, il testo appena approvato ha ridotto da otto a sei i requisiti che, comprovanti un esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, consentono la permanenza nell'Albo degli avvocati.
Sono state espunte dal testo definitivo due condizioni che avevano suscitato polemiche e dissenso nell'ambito dell'Avvocatura: il versamento dei contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e il versamento dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense: esse non costituiscono più condicio sine qua non per rimanere iscritti all'Albo.
Rimangono sostanzialmente immutati gli altri punti, già evidenziati nel testo precedente:
a) titolarità di una partita IVA attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso un altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista (es. domiciliazioni);
d) la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.
Il Consiglio dell'Ordine circondariale, qualora accerti la mancanza dei requisiti sopra elencati, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, invita l'avvocato, a mezzo PEC o lettera raccomandata, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni; l’avvocato può chiedere di essere ascoltato personalmente.
La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato.
La cancellazione dall'albo dell'avvocato comporta la cancellazione dagli elenchi a cui è eventualmente iscritto.
L'avvocato che è stato cancellato dall'albo nelle ipotesi di cui alle lett. a) b) d) f) ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di aver acquisito i redetti requisiti; mentre nelle ipotesi di cui alle lett. c) ed e) l'avvocato cancellato non potrà essere nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la camcellazione è divenuta esecutiva.