La sentenza n. 24157/2015 della Corte di Cassazione ha chiarito una questione che è stata oggetto di discussione e orientamenti giurisprudenziali contrastanti: quella della estensibilità anche al pubblico impiego dell'art. 18 dello St. Lav., come modificato dalla legge Fornero e di recente dal Jobs Act.
Un dirigente di un Consorzio impugna il licenziamento disciplinare intimatogli con delibera commissariale avanti al tribunale, che ne dichiara la illegittimità per violazione dell'art. 55 d.lgs. n. 165/01; la sentenza viene confermata in grado di appello e il Consorzio ricorre in Cassazione.
Tra i motivi di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18 Stat.. come novellato dall'art. 1 L. n. 92/12, e dell'art. 51 d.lgs. n. 165/01, in quanto i giudici di primo e secondo grado erroneamente non hanno ritenuto applicabile anche all'impiego pubblico contrattualizzato il nuovo testo dell'art. 18 Stat. che prevede, per vizi formali del recesso, la sola tutela dell'indennizzo e non la reintegra nel posto di lavoro.
In subordine, qualora la Cassazione condivida l'orientamento espresso dai giudici di merito, il ricorrente chiede promuoversi questione di legittimità costituzionale per violazione, tra altri, dell'art. 3 Cost.
Con la decisione in commento la Corte di Cassazione, pur respingendo il ricorso, ha l'occasione per precisare “che l'inequivocabile tenore dell'art. 51 cpv del d.lgs. n. 165/01 prevede l'applicazione anche al pubblico impiego c.d. contrattualizzato della L. n. 300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti.”
Di conseguenza, non vi è alcun dubbio che il nuovo testo dell'art. 18 L.300/70, come modificato dall'art. 1 L. 92/12 trovi applicazione anche al licenziamento nel pubblico impiego, a prescindere dalle iniziative di armonizzazione previste dalla Legge Fornero.
Quindi, in virtù del dettato normativo di cui all'art. 51 si devono ritenere estese al pubblico impiego anche le modifiche introdotte dal Jobs Act, con la conseguenza che anche i dipendenti pubbici potranno essere licenziati senza diritto alla reintegra ma solo alla indennità (escluse le ipotesi di licenziamento discriminatorio e in altre limitate ipotesi di licenziamento disciplinare).